La Storia In Dieci Processi,
Nutrimenti Edizioni 2010
Contro il target,
Bollati boringhieri 2008
Estratti dal libro
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento
Stanno uccidendo i notai,
Cairo editore 2008
Estratti dal romanzo
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento
Derelitti e delle pene,
Editori Riuniti 2003
Estratti dal libro
Gli interventi sull'argomento
Storia e Storie dello Sport in Italia,
Marsilio 1999
Estratti dal libro
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento
Articolo pubblicato su Minori e giustizia, con il sottotitolo “Una nuova politica criminale per le detenute madri”.

Quando ci si confronta con un sostenitore della pena come prevenzione generale pura è sempre il caso di domandargli: come mai nessuna legge prevede che la punizione venga scontata oltre che dal trasgressore anche dai suoi parenti più stretti? Si tratterebbe di un metodo dissuasivo efficacissimo, come ben sanno le organizzazioni mafiose. L’interlocutore dovrà ammettere che una scelta di questo tipo ripugna al comune senso di giustizia ma in questo modo non potrà che riconoscere come sia la giustizia a condizionare l’utilità e non il contrario (facendo immediatamente vacillare le premesse del suo discorso).
Nella personalità dell’esecuzione penale, dunque, deve ravvisarsi non soltanto un principio di garanzia individuale che contraddistingue la nostra civiltà giuridica ma anche la discendenza del diritto penale da principi morali assunti come universali.
Ciononostante, la pena applicata a un soggetto produce effetti riflessi su altre persone, in particolare sui familiari. Al di là dell’ovvio e dell’inevitabile, non pare tuttavia che l’ordinamento e la prassi si sforzino di alleviarli. La detenzione, con le modalità che attualmente la disciplinano, si sostanzia in una privazione affettiva che, rovesciandosi specularmente sulle parti innocenti del rapporto, diventa una vera pena collettiva.
I posteri giudicheranno la normativa che regola i colloqui come noi giudichiamo oggi le pene corporali degli ordinamenti arcaici, una brutale e gratuita barbarie. Le visite al detenuto sono razionate nella misura di una alla settimana, della durata di un’ora. Le conversazioni telefoniche non possono eccedere i dieci minuti settimanali. Le chiamate sono inoltrabili solo a un telefono fisso: questo significa per la maggior parte degli extracomunitari l’impossibilità di comunicare con i familiari, raggiungibili spesso soltanto su un cellulare (quando non siano tutti in patria). Persino più esigue sono le concessioni di contatti con l’esterno per coloro che si trovino soggetti al regime penitenziario dell’art 41-bis o del 4-bis.
Nessuna esigenza di sicurezza può giustificare, in un paese civile, simili limitazioni. Come si dà per scontato che spetti a un recluso l’alimentazione, non è pensabile che egli possa prescindere dal nutrimento affettivo, né si comprende come possa compiere qualsivoglia percorso rieducativo senza coltivare le sue relazioni primarie. Ma l’angolazione che qui preme sottolineare è quella del parente: non bisogna dimenticare che se un detenuto viene allontanato radicalmente dal figlio ciò che accade, nel segno della rimozione, è che un bambino viene allontanato dal genitore.
Non è questa la sede per elencare le gravi conseguenze sullo sviluppo del bambino. Il discorso verrà qui circoscritto alla mutilazione più grave che egli può ricevere, il pregiudizio del suo rapporto con la madre. Il nostro ordinamento prevede, al riguardo, una disciplina di favore, che non è tuttavia felice negli equilibri come potrebbe apparire.
I benefici sono sia penali che penitenziari. L’articolo 146 del codice penale, modificato con la legge 8 marzo 2001 n. 40, statuisce il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena a favore della donna incinta e della donna madre di un bambino che abbia meno di un anno di età. L’articolo 147 stabilisce il rinvio facoltativo dell’esecuzione penale quando il bambino abbia meno di tre anni, trasferendo tale beneficio al padre qualora la madre sia defunta o non possa prendersi cura del bambino. Parallelelamente, l’articolo 275 c.p.p. statuisce che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole con età inferiore a tre anni e con lei convivente”. L’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull’ordinamento penitenziario, come modificato dall’art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (la nota legge Gozzini) contempla, infine, la detenzione domiciliare, quale misura alternativa, oltre che per vari soggetti penalizzati da particolari condizioni fisiche o psichiche, per la donna incinta o che allatta o madre di prole di età inferiore a cinque anni e con lei convivente quando si tratti di scontare “la pena della reclusione non superiore a tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, o la pena dell’arresto, qualunque sia l’entità”. La Corte Costituzionale (sentenza n. 350 del 5/12/2003) ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 47-ter nella parte in cui non prevede la concessione della misura alla madre condannata con un figlio portatore di un handicap totalmente invalidante, situazione “rispetto alla quale il riferimento all’età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica”.
Essendo gli artt. 146-147 c.p. e l’art. 47 della legge penitenziaria sottoposti ai medesimi requisiti soggettivi rimane da chiarire quale delle due norme debba intendersi prevalente, tanto più che, pacificamente e con definitivo effetto di sovrapposizione, si ritiene concedibile la misura alternativa dell’art. 47 anche partendo dallo stato di libertà.
Il carattere obbligatorio del rinvio previsto dall’art. 146 lascerebbe pensare che almeno questa norma debba considerarsi prioritaria. Ma non va dimenticato che la relazione preliminare alla legge Gozzini sosteneva che “la disciplina della detenzione domiciliare si pone come deroga alla normativa codicistica in materia dell’esecuzione della pena, in quanto il tribunale dovrebbe disporre il rinvio solo quando non ritenga di dover concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare” e che in tal senso spinge il principio del favor rei, visto che il tempo trascorso in detenzione equivale a periodo di pena espiata.
Al di fuori dei casi che ricadono nei limiti di cui alle norme sin qui indicate, la legge sull’ordinamento penitenziario prevede all’art. 11 l’accudimento del bambino presso la madre in carcere, affiancando costei con strutture di sostegno: “In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Alle madri è consentito tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido”.
Ora, senza nulla togliere alla bontà delle intenzioni o al progresso civile che la norma rappresentava se rapportata al contesto storico che la precedeva, immaginare di creare asili nido nel carcere è come pensare di allestire all’aperto e d’estate piste di hockey su ghiaccio ai Caraibi. Vi è una profonda, intima contraddizione tra una struttura volta ad accompagnare e favorire lo sviluppo del bambino e una struttura naturalmente regressiva della personalità, oltre che privativa di stimoli sensoriali, come quella penitenziaria.
L’unico serio tentativo di ricerca sul campo effettuato in materia rileva come siano quasi inevitabili una serie di handicap che la permanenza nel carcere fa gravare sul bambino rispetto a un suo coetaneo libero: la ritualità delle giornate e la ripetitività dei comportamenti tenderebbero a privilegiare una comunicazione gestuale ritardando quella verbale; le relazioni instaurate dal bambino saranno quasi sempre filtrate dalla madre ritardando la sua emancipazione; l’allontanamento dalla madre dopo i tre anni può essere vissuto come una punizione inflitta dalla genitrice, essendo ben difficile per lui elaborare che si tratta di un automatismo sottratto alla volontà di quest’ultima.
Ma questi sono tutti profili che un’oculata gestione da parte degli operatori, in presenza di una collaborazione del genitore, potrebbero attutire. E si tratta in ogni caso di situazioni non infrequenti in famiglie di comune disagio sociale o semplicemente ascrivibili a genitori poco riflessivi. Si potrebbe persino eccepire che, a confronto di quei bimbi incollati alla televisione per dieci ore al giorno e che vedono la mamma solo la sera, la stretta convivenza, pur con tutte le derive simbiotiche del caso, rappresenti una condizione dignitosa.
Il vero problema è che le carceri sono edifici senza fungibilità funzionale, specialmente quelli più moderni e razionali, difficilmente distinguibili l’uno dall’altro tanto sono uniformi nella loro longilinea, scivolosa ferrosità. Sono monocromi, privi di curve e spigoli, minimalisti nell’offerta di materiali al tatto, disaggreganti nell’olfatto. Lo sguardo è perennemente privo di prospettiva, schiacciato com’è sulle pareti. La natura è negata, non si scorgono alberi se non nell’area verde. Quest’estate un quotidiano riportava la commovente voce di una bimbetta che metteva in tasca la neve per mostrarla alla madre in cella. Non ci sono né cani né gatti. La presenza maschile, in una sezione o in un carcere femminile, è ridotta al minimo ed è impossibile per il bambino sia sostituire in qualche modo la figura paterna sia apprezzare qualsiasi differenza di genere sessuale. Per quanto grande possa essere lo sforzo di un asilo nido nell’importare le normali condizioni esterne di vivibilità, il rientro nella cella ripristinerà una forte deprivazione degli stimoli. Su tutto, poi, si staglia la pletora di cancelli e sbarre. Viene amaramente da sorridere pensando a quell’influente pedagogo che un tempo invitava i genitori a non mettere le sbarre attorno al lettino del bimbo per la claustrofobia che possono generare. E’ difficile pensare che ai bimbi detenuti (perché di ciò, senza eufemismi, si tratta) non rimarrà gravemente impressa nella psiche quella velatura che le grate producono sul reale, che non ne risulti immediatamente alterata la percezione dell’equilibrio fuori/dentro, che l’esterno così radicalmente separato non sviluppi esuberi di aggressività e angoscia.
Nemmeno va sottovalutato come ogni spazio del carcere sia volto a promuovere, riprodurre, sottolineare relazioni di potere sfavorevoli al detenuto. Il bambino, dunque, percepisce una debolezza, e una subalternità complessiva, del suo riferimento affettivo primario, e ciò certamente intacca la sua stessa sicurezza. La risposta del legislatore è arrivata, ma assai fiacca. L’articolo 3 della legge della legge 8 marzo 2001 n. 40, aggiungendo l’art. 147-quinques alla legge penitenziaria, prevede, come misura alternativa al carcere, la detenzione domiciliare speciale per cui “le condannate madri di prole con età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse a espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo”.
La legge nasce monca e l’ultimo periodo merita veramente di passare all’aneddotica. Con chi li potrebbero fare i figli, le detenute, mentre scontano il terzo della pena o i primi quindici anni dell’ergastolo? Certo, il passaggio in custodia cautelare durante i gradi di giudizio può far sì che la rea si trovi nelle condizioni di beneficio al momento della condanna. Oppure il concepimento può avvenire durante la fruizione di un permesso premio: pare che l’eccezionalità della situazione provochi una tempesta ormonale e una singolare concentrazione della fertilità. Ma il legislatore dovrebbe ispirarsi alla casistica ordinaria. Se s’immagina uno stato di diritto in cui la pena, tendenzialmente, segue il giudizio e non lo precede, e non volendo seriamente considerare i permessi premio come una forma di stimolazione ovarica volta a contrastare le patologie della procreazione, questa norma non ha alcun senso compiuto. A meno di non figurarsi un legislatore profondamente dotto e memore di Moll Flanders, l’eroina del più bel romanzo di Defoe, nata nel carcere di Newgate grazia alla congiunzione della madre con un carceriere, al quale si era concessa per scongiurare, con la gravidanza, l’esecuzione della pena capitale.
Ancor più critico, nei fatti, è tuttavia, il secondo limite implicito che l’art. 147-quinquies contiene: la necessaria esistenza di un domicilio o la sostituzione di questo con un luogo di cura e accoglienza, le cosiddette case-famiglia. Di tali centri nessuno si è fatto carico e, come è costume delle norme italiane, si prevedono strutture di funzionamento senza renderne obbligatorio l’allestimento, con il risultato della pura e semplice inapplicabilità. Così si registra, nell’esperienza, la regolare presenza in prigione delle nomadi con la loro prole. L’assenza di domicilio, peraltro, inficia non solo la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare speciale ma impedisce pure di dare corso all’articolo 375 c.p.p., cosicchè anche in attesa di giudizio la fisiologica destinazione di madre e bimbo è l’edificio penitenziario.
A tre anni, quindi, dalla sua entrata in vigore la legge 40 non ha minimamente intaccato il meccanismo della 354/1975. I flussi d’ingresso in carcere rimangono costanti, e nel luglio del 2004 hanno toccato la punta di 68 bambini: 16 in più, ad esempio, di quanti se ne contavano nel 1997. Ma anche 12 in più di quattro mesi prima, a dimostrazione di un certo ricambio per effetto del quale il numero complessivo dei bimbi che transitano per il carcere durante l’anno supera sicuramente il centinaio. Addirittura si è posta anche per i piccoli la questione del sovraffollamento: a Rebibbia, dove si trova l’asilo-nido probabilmente meglio attrezzato, nell’ultima estate le presenze erano 20 contro i 15 posti di capienza. Permane, nel frattempo, il rovescio speculare di questo paradosso: istituti di pena all’interno del quale all’unico bambino rinchiuso manca ogni contatto con coetanei.
Parlando di straniere, è il caso di ricordare un altro punctum dolens: la disciplina della Bossi-Fini sull’espulsione. Quando andò in discussione la famigerata legge sull’indultino, nell’agosto del 2003, venne respinto, per l’opposizione della Lega, un emendamento che prevedeva, in alcuni casi, la revoca del provvedimento di espulsione a margine della sentenza di condanna. In particolare: quando lo straniero avesse compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali; quando avesse stabilito domicilio anche presso un luogo di accoglienza; quando i suoi figli risultassero inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale. Accade infatti, quando i bambini vengono concessi in affidamento, che al genitore che ha scontato la sua condanna si pari davanti una terribile alternativa: sradicare il bambino per riportarlo in un contesto d’origine ben più povero di prospettive o separarsene.
Attualmente l’unico vago appiglio per impedire quanto sopra è l’articolo 31 del medesimo Testo Unico: il Tribunale dei Minorenni può disporre che il minore per motivi di salute psico-fisica rimanga in Italia, e di conseguenza che rimanga il genitore. E’ una strada ardua e impervia che meriterebbe, invece, una diversa prospettiva normativa, lasciando il Tribunale dei Minori unico arbitro dell’espulsione quando l’extracomunitario condannato abbia figli minorenni. Sarebbe anche l’occasione per mettere mano al circuito perverso per il quale il condannato può accedere alle misure alternative (e quindi al tipico strumento riabilitativo) solo se ha il permesso di soggiorno, però al detenuto è preclusa la possibilità di chiederlo o rinnovarlo.
Ma al di là degli aggiustamenti, sembra che tutta la materia delle detenute madri meriti una riflessione nuova, e per porla su uno sfondo più ampio vale la pena di partire dalla tragedia di Beslan.
Credo che quella strage affianchi (o superi?) la crudeltà dei campi di concentramento. Non che nei lager o nei gulag non morissero i bambini. Non meno vero che ancora recentemente in Bosnia, in Ruanda e in altri luoghi, compresa la stessa Cecenia ad opera dei russi, sono state perpetrate stragi senza distinzione d’età. Ma mai l’obiettivo diretto ed esclusivo era stato un luogo di bambini, anzi il luogo dei bambini per eccellenza. E un concorso di elementi accessori conferisce all’orrore supplementi di sadismo: la profanazione di quella celebrazione dell’infanzia che è il primo giorno scolastico, l’allineamento militare degli ostaggi, la violenza sulle madri rimaste all’interno, la lunga tensione prima del massacro. Siamo oltre la sofferenza dei bambini come imponderabile prezzo dell’armonia del creato, che giustamente tanto ripugnava a Ivan Karamazov. La morte dei bambini viene spiegata come dazio di future, risibili armonie in lembi di terra da pacificare. Ho trovato totalmente fuori luogo, nella circostanza, chiamare in causa la storia russa per farne l’anello di partenza di un’interminabile catena di sangue. Ci sono presenti non imparentabili con alcun passato, come ci sono valori che non ammettono comparazioni. Cosa può contare una patria libera a confronto della vita dei bambini? Per giunta, il senso di una comunità è nella sua persistenza a fronte del seguirsi delle generazioni: per non esaurirsi in una mera e contingente associazione di interessi, essa non può che guardare al bambino inconsapevole della sua appartenenza alla comunità come l’unico membro che le conferisca senso. Una comunità che non rispetti la sacralità della vita infantile è una contraddizione in termini. Quale potrà essere il futuro di una comunità che vuole edificarsi sopra le ceneri del valore che conferisce senso a qualsiasi comunità?
Mi pare che Beslan segni uno spartiacque, ancor più che l’11 settembre. Lungi dall’essere un evento accidentale, esso ci segnala come la società abbia progressivamente cancellato il mondo dell’infanzia per inglobarlo in quello degli adulti. Può sembrare paradossale quest’affermazione se si pone mente alla crescente quantità di divertimenti, giochi e opportunità che i bambini trovano a disposizione sul mercato. Ma anche su questo piano i bambini sono chiamati a rivestire un ruolo che non appartiene loro. La soddisfazione consumistica non è la perpetuazione regressiva del principio di piacere ma il precoce inserimento nella posizione tipica dell’uomo adulto nel sistema di produzione: quello del consumatore. Con i pomeriggi affollati da ogni tipo di lezione, dallo sport all’ inglese, inseriti in uno stressante sistema di apprendimenti rispondente alle aspettative dei genitori, i bambini sono chiamati a comportarsi il prima possibile da grandi. Ciò che hanno dato per scontato i terroristi in Ossezia quando, come dei grandi, li hanno costretti a sedersi ordinatamente sotto la minaccia dei fucili e ad assistere alla manomissione degli esplosivi. Così piccoli e già così ostaggi, avrebbero potuto affermare pensando di compiacerne l’orgoglio.
E’ venuto dunque il momento che ogni comunità si fondi o rinsaldi attorno alla protezione dell’infanzia, assumendola come valore assoluto. Il che significa, nella legislazione, conciliare le esigenze tra valori e diritti contrapposti nella ricerca sì di un equilibrio ma accettando che tale equilibrio sia asimmetrico quando è in gioco la sorte di colui che non partecipa alle decisioni della nostra comunità ma le conferisce senso, il bambino. Nella legislazione penale, dunque, qualsiasi scopo di prevenzione speciale o generale, di emenda individuale o retribuzione (per quello che possono valere nella realtà attuale, in cui la giustizia penale è amministrazione dell’ordine pubblico e sistema di autoriproduzione dell’apparato tecnico preposto al suo funzionamento, non può che cedere il passo dinanzi alla tutela e alla protezione dell’infanzia.
Può questo significare la condizione di non punibilità per la madre? Un rimedio tanto radicale rischierebbe di essere peggiore del male, specie in Italia dove le organizzazioni criminali non tarderebbero ad appropriarsi del beneficio e pescherebbero la nuova manovalanza nelle file femminili. Vi sarebbe non solo un deterioramento della prevenzione generale, ma un imbarbarimento della società poiché lo specifico femminile è stato sino ad oggi un baluardo alla violenza (basti qui ricordare che solo il dieci per cento della popolazione è costituito dalle donne), cosicché lo stesso valore che si intende difendere, quello dell’infanzia, ne sarebbe indirettamente travolto.
Va tuttavia ribaltata la prospettiva per la quale la mancata costruzione della case-famiglia grava sulle donne che potrebbero fruirne. La casa-famiglia deve diventare l’unica pena possibile per la donna che commette un reato. A condizione, s’intende, che la natura specifica del delitto, per la sua abnormità o per essersi rivolto direttamente contro i figli, non lasci pensare che la sospensione del rapporto sia un’amputazione dolorosa eppure vantaggiosa per lo stesso minore, e induca a dichiararne lo stato di adattabilità. Penso, ad esempio, al caso di Cogne.
Soltanto considerare l’allestimento, secondo canoni rigorosi da stabilire normativamente, delle case-famiglie come condizione di punibilità della detenuta-madre incentiverà la pubblica amministrazione a scrollarsi di dosso l’inerzia. Un tentativo di sviluppare questi centri e di individuare le loro caratteristiche si trovava nel disegno di legge n. 5722 presentato il 23 febbraio 1999 su iniziativa dei deputati Buffo, Capitelli, Fumagalli, Salvati e Bartolich. Permaneva, nel progetto, la difficoltà a disancorarsi da alcuni capisaldi tradizionali (il magistrato di sorveglianza, e non il Tribunale dei Minori, viene considerato il naturale referente della totalità delle decisioni, sebbene con l’ausilio di un personale specializzato), ma era un primo passo, che purtroppo non ha avuto seguito, sulla strada della riconsiderazione delle centralità penitenziaria nell’esecuzione delle pena.
Si può ipotizzare un aumento del tasso di criminalità femminile in funzione della diminuita deterrenza? Non credo, perché non si tratta di andare a pensione in una beauty-farm. Immagino le case-famiglie come centri in cui venga smantellato il ridondante reticolo simbolico di sbarre e cancelli e che vengano ab origine pensati per favorire lo sviluppo normale del bambino, senza nulla togliere alla funzione custodiale né agli obblighi inerenti a un soggiorno forzoso e possibilmente rieducativo. Si può ipotizzare che coloro che sono già detenute, o in via di diventarlo, si aggrappino alla maternità per scongiurare il carcere e puntare a una pena più mite? Evviva! Salvo le già espresse riserve sulla tesi che possano farlo tanto facilmente da alterare gli indici demografici, benvenuta la nuova vita, che può essere oltretutto il percorso più efficace per risvegliare la coscienza della madre. Mi pare improbabile che il bimbo resti mero strumento o schermo per condotte violente, anche perché, all’estremo (veramente all’estremo però) questo potrebbe giustificare la decadenza dallo stato genitoriale.
La povera Moll Flanders nasce a Newgate e a Newgate ritorna, dopo una vita tumultuosa e balorda, per poi redimersi, riguadagnare la libertà e morire “onesta e pentita”, ma soltanto grazie alle sue risorse interiori. Quanto siamo diversi dall’Inghilterra vittoriana che l’aveva abbandonata al suo destino? Pensiamo qualche volta a Moll Flanders. Oppure ai bimbi di Beslan.
(fonte img: Amazon)
7 Responses to “Moll Flanders dopo Beslan”
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