La Storia In Dieci Processi,
Nutrimenti Edizioni 2010








Contro il target,
Bollati boringhieri 2008



Estratti dal libro
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento





Stanno uccidendo i notai,
Cairo editore 2008




Estratti dal romanzo
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento





Derelitti e delle pene,
Editori Riuniti 2003




Estratti dal libro
Gli interventi sull'argomento





Storia e Storie dello Sport in Italia,
Marsilio 1999




Estratti dal libro
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento



February, 2009

Il Fermacarte
February 27th, 2009


L’Eurispes calcola che le cause di divorzio e di separazione in Italia sono costate complessivamente, negli ultimi dieci anni, qualcosa come dieci miliardi di euro. L’Istituto propone allora di trasferire ai notai le competenze in materia, cosa che farebbe risparmiare allo Stato un miliardo di euro all’anno: “i notai potrebbero costituirsi come preistanza giudiziaria, per gestire il contenzioso che si sviluppa da separazioni e processi e dalle cause per volontaria giurisdizione”.
Attualmente le cause di questo tipo si affrontano infatti in tribunale, ed è evidentemente uno spreco sia per gli interessati che per la collettività (ingolfando ulteriormente la macchina della giustizia).

Altrove vi sono ancora altre usanze: lo sa bene quel novello Barbablù che a New York, pochi giorni fa, ha risolto a modo suo la questione con la moglie. Lei aveva chiesto il divorzio. Lui l’ha decapitata.

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Ospiti
February 26th, 2009


[Un nuovo contributo di Giulia Stok, che questa volta è andata a vedere la mostra in corso a Milano sul Corriere dei Piccoli]

D’altronde qui abitava il Folletto Bambilla Mangiarumori, non c’e da meravigliarsi se oggi sfilano uno accanto all’altro il signor Bonaventura e Coccobill, La Pimpa e il Signor Rossi. Siamo alla Rotonda della Besana, a Milano, luogo dall’aspetto adatto a far volare la fantasia, tanto che Roberto Piumini lo scelse come scenario per le avventure della strega omonima e del suo nipotino specializzato nel combattere l’inquinamento acustico. Negli ultimi anni la Rotonda ha ospitato affascinanti mostre di disegni e fumetti, di illustratori professionisti e di sorprendenti talenti: da quella del 2007 dedicata a Dino Buzzati, fino all’ultima su Bruno Munari, autore della serie di Cappuccetto Giallo.

Anche se di signor Bonaventura e colleghi non ricordate le storie, in qualche modo loro sono sicuramente entrati a far parte del vostro immaginario. Hanno vissuto per quasi un secolo tra le pagine del glorioso Corriere dei Piccoli, primo giornale in Italia a rivolgersi esclusivamente ai bambini, restato per decenni all’avanguardia per qualità di disegni e scrittura. Ai suoi racconti hanno contribuito Elsa Morante, Dino Buzzati, Rodari, Sergio Tofano, Altan, Bozzetto e Hugo Pratt. Il Corrierino ha chiuso nel 1998, vittima illustre delle crisi dell’editoria e chissà, delle Winx.

Oggi la mostra alla Rotonda della Besana ripercorre la sua storia, esponendo più di trecento tra tavole, bozze, disegni e vignette. Oltre al patrimonio iconografico, animano la scenografia pupazzi, marionette, giocattoli d’epoca ispirati a quei personaggi, e articoli tratti dai giornali dei grandi, per vedere come il Corriere dei Piccoli interpretava puntualmente la Storia. La parte più spettacolare è quella all’interno del buio tunnel: qui i grandi potranno apprezzare al meglio la bellezza dei tratti e dei colori nelle tavole retroilluminate, e i bambini emozionarsi nel bel mezzo di una sparatoria di Coccobill. Un bel viaggio nel Novecento, che commuove nonni e genitori, e avvicina i piccoli, cui sono dedicati laboratori e visite guidate, a un modello alternativo di intrattenimento. Rimasto finora senza degni eredi.

Mostra “Il Corriere dei Piccoli. Storie, fumetto e illustrazione per ragazzi”, Rotonda della Besana, Via Besana 12, Milano

Aperta tutti i giorni fino al 17 maggio dalle 9.30 alle 19.30, lunedì dalle 14.30, giovedì fino alle 22.30

Informazioni: fondazionecorriere.it

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Il Fermacarte
February 25th, 2009


Fra i moltissimi ricordi di Candido Cannavò apparsi in questi giorni, vorrei segnalare il libro che nel 2004 l’ex direttore della Gazzetta dedicò al mondo dei detenuti di San Vittore. Questa la prefazione di Ferruccio De Bortoli:

Mi sono chiesto perché mai Candido Cannavò, che è un simbolo dolce e appassionato del nostro giornalismo non solo sportivo, abbia scelto di infilarsi in un carcere. E non uno qualsiasi: San Vittore, che è invece il simbolo amaro e tormentato di una convivenza civile infranta e violenta. Dai prati verdi e colorati dello sport, in cui l’uomo assapora il massimo della libertà, l’esaltazione delle qualità personali, il gusto di superare ogni limite, il piacere della sfida, agli anfratti semibui e nauseabondi delle carceri, alle penombre della vergogna. Luoghi di redenzione o di perdizione? La domanda, nella città del Beccaria, è tutt’altro che retorica. Di retorica nel libro di Cannavò non ce n’è. Lui è entrato a San Vittore con l’umiltà del cronista, il taccuino aperto, senza pregiudizi; ha ascoltato e in cuor suo perdonato più di quanto lo spirito della legge gli potesse prudentemente suggerire. Ha compreso storie, errori, passioni. Non le ha condivise: ha semplicemente cercato di capirle.

All’epoca Cannavò diede anche una bella intervista a ristretti.it, nella quale – nonostante lo stile sempre gentile – diceva cose tutt’altro che comode sulla situazione carceraria, e l’inerzia della politica. La trovate qui.



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Ospiti
February 24th, 2009


Ecco l’ultima parte della relazione del notaio Giuseppe Di Transo, dove si affronta in particolare il nodo dell’efficacia del “testamento di vita” e si getta uno sguardo alle prospettive future. Chi vuole può recuperare le parti precedenti: Prima, Seconda e Terza.

8. Le “disposizioni anticipate di trattamento”

Una volta definiti natura giuridica, contenuto ed effetti del “consenso informato”, è possibile affrontare direttamente l’argomento che ci occupa, quello dell’ammissibilità nel nostro ordinamento di un testamento di vita, ossia del consenso o del rifiuto ad un determinato trattamento medico espresso da un soggetto in via anticipata e da valere nel momento in cui egli non sia più in grado di esprimere la sua volontà.

Se infatti il “consenso informato” è la condizione legittimante dell trattamento medico, come vi si potrà sopperire quando il paziente non è in grado di fornirlo?

Anche su questo tema la recente sentenza della Cassazione è lucidissima e illuminante.

Il caso all’esame della Corte era quella di Eluana Englaro, una giovane donna che vive dal 1992 in stato vegetativo permanente a seguito di un terribile incidente automobilistico. Il padre, suo tutore, ha chiesto al Tribunale di Lecco, previa nomina di un curatore speciale, l’emanazione di un ordine di interruzione dell’alimentazione forzata. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che l’alimentazione forzata non richiede consenso e va comunque praticata, essendo un trattamento dovuto, e che in presenza di una situazione in cui la persona è incapace di intendere e di volere non vi è alcun profilo di autodeterminazione o di libertà da tutelare.

La Corte di Appello di Milano ha confermato nella sostanza la decisione del Tribunale, pur riconoscendo al rappresentante legale dell’incapace il diritto-dovere di esprimere il consenso informato alle terapie mediche ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c., e ritenendo ininfluenti perché troppo generiche le testimonianze di tre amiche dell’inferma che avevano riferito che ella aveva manifestato, in occasione di un altro incidente occorso ad un amico, di preferire la morte ad una situazione di coma permanente.

La Cassazione ha invece dato ragione al tutore-ricorrente, seguendo un ragionamento estremamente interessante:

- il consenso informato è legittimazione e fondamento del trattamento sanitario;

- il diritto all’autodeterminazione terapeutica non trova limiti anche se da esso deriva il sacrificio del bene vita;

- il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per eutanasia;

- al di fuori delle ipotesi di urgenza e di stato di necessità, nessuna terapia può essere iniziata o proseguita senza che si instauri il dualismo dei soggetti tra medico che informa e paziente che presta consenso o rifiuto; infatti, cessato lo stato di emergenza, viene meno la situazione eccezionale che legittima l’intervento del medico sulla base dei principi costituzionale di ispirazione solidaristica (che eccezionalmente consentono e impongono l’effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente anche al di fuori del sistema del consenso);

- se il paziente versa in stato di incapacità, legale o naturale, è necessario ricostruire la sua volontà, che può anche emergere da “dichiarazioni anticipate”, cui la sentenza fa espresso riferimento, ma che non ricorrono nel caso in esame;

- tutore o amministratore di sostegno sono sicuramente legittimati ad esprimere il consenso ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c. (“Il tutore ha la cura della persona”) e 404 e ss. c.c. (l’amministratore di sostegno è legittimato a compiere atti a tutela degli interessi anche di natura personale del beneficiario);

- l’art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 211 sulle sperimentazioni cliniche enuncia il principio che il consenso informato del legale rappresentante “deve rappresentare la presunta volontà del soggetto”.

Alla luce di questo ragionamento la Cassazione ha affermato che il tutore, investito di una funzione di diritto privato, ha il diritto-dovere di esprimere il consenso, ma non ha un potere incondizionato di disporre della salute della persona, anche se questa è in stato di totale e permanente incoscienza; il suo potere di rappresentanza incontra questi vincoli:

- egli deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace, e

- deve decidere non “al posto” dell’incapace, né “per” l’incapace”, ma “con” l’incapace, ricostruendo la volontà del paziente incosciente tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, o desumendoli dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai valori di riferimento, dalle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.

L’indicazione di questi vincoli nella sentenza ci aiuta a non dimenticare che la materia non è sottratta a giudizi di valore. Si legge infatti: “la decisione del giudice, dato il coinvolgimento dei diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto quando:

- la condizione di stato vegetativo sia irreversibile;

- l’istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, etc..”

I principi enunciati nella sentenza seguono l’orientamento già espresso dalla migliore dottrina, ma gli conferiscono un vigore tale che gli stessi non potranno ora più essere disattesi. Il consenso o il rifiuto di un determinato trattamento a futura memoria e l’indicazione – a tal fine – delle proprie scelte di vita, rappresentano atti di sicuro valore giuridico, tanto che la Cassazione si duole che nel caso di specie non se ne disponga.

Il testamento di vita ha quindi sicura cittadinanza nel nostro ordinamento.

Trova il suo fondamento nel principio del “consenso informato”, e quindi nella legittimità di un atto che possa consentire di esprimere la propria volontà anche con riferimento a un momento di futura incapacità. E’ quindi legittima manifestazione della libertà individuale, non vietato da alcuna norma, ed anzi espressamente menzionato nella Convenzione di Oviedo.

L’ammissibilità delle disposizioni anticipate di trattamento va rintracciata anche, a livello costituzionale, nel collegamento tra il disposto degli artt. 32 e 3 della Costituzione. Una volta riconosciuto il rango costituzionale del diritto all’autodeterminazione e alla manifestazione di consenso al trattamento medico, risulterebbe violato il principio di uguaglianza se non si riconoscesse validità ad atti giuridici che consentano di manifestare il consenso in via anticipata; altrimenti il diritto alla scelta sarebbe consentito solo alle persone capaci e negato a quelle che invece, nel momento della necessità, versino in condizione di incapacità naturale.

Alla luce degli argomenti che si sono venuti sviluppando, si può provare a dare una definizione può precisa del “testamento di vita”, come quell’atto che abbia le seguenti caratteristiche:

- l’atto deve contenere una manifestazione di volontà relativa al consenso, ma più spesso (quasi sempre) al rifiuto, di un trattamento medico specificamente determinato;

- il consenso o il rifiuto deve essere relativo a trattamenti di malati terminali;

- l’atto è necessariamente unilaterale e gratuito (ma non è escluso che venga sottoscritto anche da altre persone, ad esempio da un medico che confermi e dettagli le informazioni fornite);

- l’atto è naturalmente e irrinunciabilmente revocabile;

- l’atto può prevedere (come vedremo meglio appresso) la nomina di un fiduciario delegato ad esprimere il consenso o il rifiuto del trattamento a nome e per conto del disponente;

- l’atto è destinato a produrre i suoi effetti solo per l’ipotesi in cui, occorrendo la necessità di acquisire il consenso dell’interessato, questi si trovi in condizione di non poter esprimere la sua volontà: è quindi un atto naturalmente e necessariamente condizionato a tale evento, e al di fuori di tale circostanza non produce alcun effetto.

Resta fuori dalla materia del testamento di vita, pur presentando con questa affinità di argomenti, quella relativa ad atti che manifestino consenso a trattamenti diversi da quelli terminali o comunque con caratteristiche diverse da quelle innanzi delineate.

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Ospiti
February 23rd, 2009


Terza e penultima parte della relazione di Giuseppe Di Transo al Convegno “Bioetica e Diritti”: si continua a parlare del consenso informato, arrivando poi a trattare del caso Welby. Il resto dell’intervento si trova qui e qui.

5. I profili di responsabilità del medico e gli effetti del “consenso informato” e del “rifiuto”

Se – come detto – la responsabilità del medico va inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale, è peraltro evidente che anche per ricostruire la posizione del medico lo schema del rapporto contrattuale è insufficiente. Egli infatti non è solo l’altra parte del contratto, ma è egli stesso strumento e portatore di un diverso e distinto valore costituzionale, quello della difesa della vita e della salute.

Il medico è portatore di un sapere scientifico, e solo in quest’ambito può operare sul paziente; perciò al medico non può essere chiesta alcuna prestazione che egli non sia convinto di dover effettuare nel corretto esercizio dell’arte medica. Su di lui medico incombe anche il rischio di responsabiltà penale, in cui egli incorre nell’ipotesi in cui provochi al paziente lesioni personali o – addirittura – la morte.

Medico e paziente sono quindi portatori di posizioni e di diritti o funzioni diversi, che possono anche essere contrapposti, quando non riescono a comporsi in quella che si è qualificata l’”alleanza terapeutica”. È quanto si manifesta ogni volta che il paziente rifiuta un trattamento che potrebbe salvargli la vita.

Emblematica è la questione delle trasfusioni di sangue, alle quali per motivi religiosi sono contrari i testimoni di Geova. Nei confronti di questi pazienti il medico si trova (può trovarsi) a dover scegliere tra il rispetto della loro volontà e il dovere di sottrarli al pericolo di morte sicura. Una sentenza del Pretore di Roma (Pret. Roma 3 aprile 1997) ha escluso il delitto di omicidio colposo a carico dei medici di un ospedale che, avendo in cura un testimone di Geova gravemente anemizzato, non avevano praticato la trasfusione di sangue necessaria a conservarlo in vita per rispettarne la espressa volontà contraria.

Non contraddice quest’impostazione un’altra recente sentenza (Cass. 21 febbraio 2007 n. 4211) che ha respinto il ricorso per risarcimento del danno proposto da un testimone di Geova che, nel corso di un intervento chirurgico, per l’aggravarsi dell’emorraggia, era stato sottoposto a trasfusione di sangue nonostante il rifiuto manifestato al momento del ricovero; la tesi del medico, accolta dai giudici, era che, di fronte a un peggioramento imprevisto e imprevedibile delle condizioni del paziente e nel concorso di circostanze impeditive della verifica effettiva della persistenza del dissenso del paziente, poteva ritenersi certo o altamente probabile che esso non sia più valido e praticare conseguentemente la terapia già rifiutata, ove la stessa sia indispensabile per salvare la vita del paziente.

La questione deve intendersi ormai definitivamente risolta nel senso che la scelta personale prevale anche sulla difesa della vita, dopo l’ultima sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 21748/2007 cit.); questa ha enunciato il principio che “deve escludersi che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio della vita.” La sentenza ha anche tracciato con chiarezza la linea di confine tra rifiuto di terapia ed eutanasia, affermando che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto un atteggiamento di scelta da parte del malato che la malattia segua il suo corso naturale.”

Ciò nonostante, il medico non è spogliato di ogni giudizio; è a lui, infatti, che compete la dedizione sulla terapia (spettando al paziente solo il rifiuto), come pure la valutazione caso per caso della validità e della congruità del consenso (o del rifiuto).

6. Il caso Welby

Con riferimento alle terapie che interessano i malati terminali, e che sono quelle più immediatamente interessate dalla materia del testamento di vita, si discute se possano essere legittimamente oggetto di rifiuto i trattamenti relativi all’idratazione, all’alimentazione e alla ventilazione artificiali. Anche su questo argomento la recente sentenza della Cassazione ha portato chiarezza, enunciando a chiare lettere il principio, accettato da tutta la comunità scientifica mondiale, che si è in presenza di trattamenti medici, che come tali richiedono il consenso e possono essere oggetto di rifiuto.

Non bisogna comunque dimenticare che l’accanimento terapeutico è già espressamente vietato dal Codice Deontologico dei Medici, e che quindi per i trattamenti che possano ricondursi in questa categoria non si pone un problema di “rifiuto” da parte del paziente, non essendo consentito al medico di praticarli; peraltro non ci si può nascondere che nel caso concreto può essere difficile decidere se si sia o meno in presenza di “accanimento terapeutico”.

Sono queste difficoltà che sono emersei non molto tempo fa nel “caso Welby”.

Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare e incapace ormai da molto tempo di compiere qualsiasi movimento, versando in uno stato di malattia irreversibilmente terminale, ma in condizioni di capacità e di coscienza aveva manifestato al medico la volontà che venisse sospesa la terapia di sostentamento in atto e di ricevere assistenza solamente nei limiti in cui fosse necessario per lenire le sofferenze fisiche; qui non si era in presenza di un testamento di vita, ma di un rifiuto di consenso esplicitamente espresso. Egli quindi ha presentato ricorso al Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., asserendo che la sua volontà era chiaramente formulata e frutto di una completa informazione, e chiedendo un provvedimento di urgenza col quale, riconosciuto il suo diritto ad autodeterminarsi e quindi a manifestare il proprio consenso o rifiuto ai singoli trattamenti, si autorizzasse il medico a procedere sotto “sedazione terminale” al distacco dell’apparecchio di ventilazione che lo manteneva in vita.

Il Tribunale (Trib. Roma Sez. I 16 novembre 2006) ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo il rango costituzionale del diritto all’autodeterminazione del paziente, il giudice rilevava che l’ordinamento non prevede una disciplina specifica sull’orientamento del rapporto medico-paziente e sulla condotta del medico ai fini dell’attuazione pratica del principio nella fase finale della vita umana, quando la richiesta riguarda il rifiuto o l’interruzione di trattamenti medici essenziali di mantenimento in vita. Per la tutela della dignità della persona deve intendersi vietata ogni forma di accanimento terapeutico, ma l’attuazione del diritto del paziente passa attraverso l’incertezza e la discrezionalità nella definizione di concetti quali la dignità della vita, che, in assenza di una norma di legge, il giudice non può riempire neppure usando i criteri interpretativi del ricorso all’analogia o ai principi generali. Il medico quindi, per effetto del rifiuto del trattamento, ha il dovere di sospenderlo, ma subito dopo, per impedire il pericolo della morte del paziente, dovrebbe sentire il dovere di riattivarlo: Da questo dovere potrebbe essere sottratto solo se si convincesse di essere in presenza di un’ipotesi di accanimento terapeutico: ma su questa valutazione il giudice non ha ritenuto di poter esprimere il suo giudizio.

La conclusione, secondo il Tribunale di Roma, era che il diritto all’autodeterminazione è riconosciuto dall’ordinamento, ma non può dirsi effettivo e tutelato in mancanza di una norma che ne sottragga l’attuazione allo spontaneo adempimento del medico e ne preveda la possibilità di realizzazione coattiva.

Il giudizio penale a carico del medico, Mario Riccio, che aveva staccato la spina, indagato per omicidio del consenziente, si è concluso con l’assoluzione; il gup del Tribunale di Roma Zaira Secchi ha invocato l`art. 51 c.p., ritenendo che il medico avesse agito nell’adempimento di un dovere.

7. Il “consenso informato” alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali

Riepilogando, dall’esame della normativa vigente, alla luce dell’indirizzo assunto dalla Cassazione, emerge che il consenso o il rifiuto, pur non determinando la costituzione di un rapporto obbligatorio, di una fattispecie diritto-dovere, sono essenziali per la qualificazione della prestazione del medico.

Quanto al rifiuto, il medico può legittimamente legittimamente disattendere la volontà espressa dal paziente solo se ha ragionevoli motivi per ritenere che questa non si sia validamente formata (per difetto di informazione, per la mancata conoscenza dell’evoluzione della situazione o per qualsiasi altro motivo), se cioè quello che ha di fronte non è un valido “rifiuto informato”. In ogni altro caso dovrà ottemperarvi, anche se ciò comporta per il paziente il rischio della vita o addirittura la morte sicura.

Restano fuori dalla sfera del “consenso informato” le ipotesi in cui il medico si trovi nell’impossibilità di raccogliere il consenso perché il paziente versa in condizioni talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un intervento immediato e indifferibile. In questo caso il medico opera in stato di necessità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del Codice di Deontologia Medica, ed è esonerato da responsabilità penale ai sensi dell’art. 54 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.” Ma, come ha chiarito la Suprema Corte (Cass. n. 21748/2007 cit.), al di fuori di quelle situazioni di urgenza, e superato lo stato di necessità, riprende subito piena tutela l’istanza personalistica alla base del consenso informato e il principio che impone di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare di diagnosi e terapie e paziente che presta il consenso.

In sintesi: il paziente non può pretendere un determinato trattamento medico, ma può sempre impedirlo.

[3.continua]

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Ospiti
February 21st, 2009


Continua l’intervento del notaio Giuseppe Di Transo, iniziato ieri.

Il “consenso informato”

Da questo quadro normativo, complesso e variegato, emerge con chiarezza che l’ordinamento riconosce espressamente dignità e valore giuridico al consenso prestato dal paziente al trattamento medico quale espressione del principio personalistico. Il diritto alla vita è essenziale, ed è indisponibile e irrinunciabile, ma indisponibilità e irrinunciabilità sono garantiti a tutela della persona che ne è titolare, e non di un interesse altrui o superiore, pubblico o collettivo.
Per definire la natura dell’atto con cui si presta (o si nega) il consenso al trattamento è indispensabile spendere qualche parola sulla natura del rapporto medico-paziente, del quale dottrina e giurisprudenza si sono occupate in relazione alla qualificazione della responsabilità del medico.
Al riguardo si è ormai concordi nell’attribuire natura contrattuale alla responsabilità del medico e della struttura (ente pubblico o privato) in cui egli opera. La contraria tesi della natura extracontrattuale della responsabilità, in passato avanzata (almeno per il medico dipendente di struttura sanitaria), è insoddisfacente: per rendersene conto basta riflettere sul fatto che essa porterebbe a considerare il danno eventualmente causato dal medico come una violazione del generale divieto di neminem ledere, laddove è del tutto evidente che esso non può non essere non essere inquadrato nell’ambito dello specifico obbligo giuridico, di natura (inevitabilmente) contrattuale, di eseguire correttamente la prestazione professionale nei confronti del paziente.
Il rapporto medico-paziente ha quindi natura contrattuale. Il contratto medico-paziente si conclude, nella sua forma più semplice e frequente, per fatti concludenti nel momento dell’accettazione del paziente nell’ambito della struttura ospedaliera. È un rapporto contrattuale di fatto, da cui nascono obblighi a carico di una sola parte (il medico), senza (necessariamente) controprestazione a carico del paziente (Cass. 13 aprile 2007 n. 8826, Cass. 19 aprile 2006 n. 9085).
Il consenso che instaura il rapporto contrattuale medico-paziente è però cosa distinta dal consenso al singolo trattamento, che viene prestato nell’ambito di un rapporto già costituito e a seguito dell’informazione fornita al paziente.
Siamo quindi in presenza di una fattispecie che si perfeziona per fasi successive:

- il paziente viene accettato e si instaura il rapporto contrattuale;
- il medico esegue la diagnosi e informa il paziente sui trattamenti che intende adottare;
- il paziente presta il “consenso informato” (eventualmente scegliendo tra le varie terapie proposte);
- il medico pratica il trattamento su cui ha ottenuto il consenso.

L’informazione fornita dal medico deve essere completa e deve riguardare la portata della terapia, le relative difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi.
La legittimità dell’attività del medico si incardina nel consenso informato del paziente, al punto che la giurisprudenza ha enunciato il principio che, se questo manca del tutto o non è stato validamente acquisito, l’operato del medico deve considerarsi “atto illecito”, che, ai sensi dell’art. 2043 c.c., può dare diritto al risarcimento del danno anche a prescindere dall’esito dell’intervento o dall’accertamento di un comportamento colpevole (Trib. Milano 29 marzo 2005, Cass. 14 marzo 2006 n. 5444).

La natura contrattuale del rapporto, quindi, non ci fornisce la chiave per risolvere il quesito sulla qualificazione giuridica del “consenso informato“, che rispetto al contratto conserva la sua autonomia. L’atto è comunque destinato ad un interlocutore particolare e specificamente individuato, l’altra parte di quel contratto, il medico curante. Anzi il consenso o il rifiuto, pur essendo atti unilaterali e unipersonali, non costituiscono espressione di iniziativa del paziente; il paziente non manifesta il suo consenso in maniera autonoma, né può pretendere dal medico un determinato trattamento clinico, ma esprime la sua volontà con riferimento a un trattamento deciso e suggerito dal medico.

Dobbiamo quindi concludere nel senso che esso costituisce un atto giuridico unilaterale, destinato a produrre effetti in relazione alla legittimità del trattamento medico e alla responsabilità dell’operatore. Non ha natura negoziale perché non è destinato a produrre effetti giuridici conformabili sulla volontà del disponente. È sicuramente destinato ad incidere sul regime di responsabilità del medico, anche su quella penale (ai sensi dell’art. 50 c.p.: “consenso dell’avente diritto“), ma sarebbe assolutamente riduttivo e inadeguato inquadrarne in questo profilo la natura giuridica, come se fosse un atto di esonero o di limitazione di responsabilità, una sorta di dichiarazione liberatoria, o anche un atto di rinunzia alla pretesa risarcitoria nei confronti del medico; è invece un atto che costituisce l’esplicazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione sulle decisioni che riguardano il proprio corpo e la propria salute.

Resta da dire che per evidenti ragioni di simmetria, al rifiuto non può non riconoscersi identica natura giuridica; non va però sottaciuto che il rifiuto presenta problemi assai maggiori perché pone il paziente in una posizione antagonista rispetto al medico.
Il consenso, poi, è sempre e necessariamente revocabile, e quindi, se riferito ad un trattamento destinato a protrarsi nel tempo o addirittura cronico, può sempre trasfrormarsi in un rifiuto successivo.



4. Caratteri e limiti del “consenso informato” e del “rifiuto”

L’atto con cui si presta il consenso al trattamento, ovviamente, quanto al contenuto, non deve essere contrario alla legge.
Sarebbe pertanto comunque nullo perché in violazione del disposto dell’art. 5 c.c. (quand’anche fosse ipotizzabile, e quindi quand’anche il medico lo richiedesse) un consenso che vada a concretizzare un atto di disposizione del proprio corpo che cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica o sia altrimenti contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. È qui appena il caso di ricordare che l’omicidio del consenziente costituisce un reato (art. 579 c.p.).
Non sono prescritti requisiti di forma, e quindi il consenso può essere espresso liberamente, anche se si tende a ritenere necessaria, o almeno opportuna, una documentazione adeguata laddove si richieda al paziente un più elevato livello di consapevolezza.
Quanto alla capacità, è normalmente richiesta la maggiore età, ma il Codice di Deontologia Medica prevede che nella decisione sia coinvolto anche il minore che sia in grado di comprendere il suo stato clinico, e disposizioni particolari sono dettate in materia di consenso all’interruzione della gravidanza.
Per i soggetti che versano in stato di incapacità legale il codice deontologico prevede che il consenso venga prestato dal legale rappresentante. Esplicita in materia è la competenza dell’amministratore di sostegno, giacché l’art.1 della legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto questa figura, fa espresso riferimento all’esigenza di assicurare a soggetti incapaci un’assistenza anche relativa alla “cura della persona“; la competenza, però, spetta anche ai genitori esercenti la potestà e al tutore.

Resta priva di regolamento, anche nel Codice Deontologico, l’ipotesi di incapacità naturale. La prassi, non suffragata da alcuna norma, è che, in caso di impossibilità del paziente ad esprimere il consenso, questo viene richiesto ai parenti più prossimi. Sul tema si tornerà più ampiamente nel prosieguo.

[2.continua]

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February 20th, 2009


Immagine 3

In attesa che il nostro Parlamento decida di che morte dobbiamo morire: inizio oggi a proporvi sulla questione un importante contributo di Giuseppe Di Transo, stimato notaio napoletano. Si tratta della relazione da lui tenuta il 19 maggio 2008 presso l’Istituto degli Studi filosofici di Napoli nell’ambito di un evento formativo organizzato dall’Associazione Giuristi Democratici e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli su “Bioetica e Nuovi Diritti”.
Si parte evidentemente dal caso Englaro, che ha fissato alcuni principi fondamentali:

- il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra alcun limite, neppure quando ne consegue il sacrificio della sua vita;
- tranne che nel caso di stato di necessità, e superata la fase di emergenza, nessun trattamento medico può essere praticato senza il consenso informato del paziente, e, se questo è in stato di totale incapacità, deve prendersi in considerazione il consenso (o rifiuto) manifestato dal paziente anticipatamente (cd. “testamento biologico”) ovvero dal suo legale rappresentante;
- alimentazione e idratazione artificiali secondo l’opinione della comunità scientifica non possono non essere considerati trattamenti medici;
- il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per eutanasia: col rifiuto si lascia soltanto che la malattia segua il suo corso naturale, senza porre invece in atto un comportamento che tolga la vita, causando positivamente la morte.

Dopo il salto trovate dunque la prima parte dell’intervento di Giuseppe Di Transo.

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Il Fermacarte
February 19th, 2009


E’ talmente deprimente il panorama che in questi ultimi giorni ci troviamo davanti agli occhi, che forse vale la pena, per un giorno, di rivolgersi al passato ed a luoghi lontani. Pubblichiamo qui sotto tre brevi racconti zen. Inizialmente attribuiti al ben noto Shaseki-ku, scritto nel tredicesimo secolo da un maestro giapponese, essi provengono in realtà da raccolte diverse e qualcuno ipotizza addirittura che sia stato lo stesso Dogen, autore dello Shobogenzo, a metterli in circolazione, cosa che ci sentiremmo di escludere dato che essi sembrano piuttosto in contrasto con i dettami della Scuola Caodong. Ma in fondo non ha importanza. Ciò che conta è il loro essere senza tempo, e questo voglio offrire a chi frequenta questo sito, allontanandolo per un giorno dai miseri affanni della nostra epoca.

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Il maestro zen Oshugo venne sfidato a dibattere in pubblico da un maestro rivale. Al mattino, prima di recarsi al confronto, entrò nella casa di una famiglia di contadini e la sterminò, senza curarsi di nascondere le tracce. Quando arrivò, con le mani ancora sporche di sangue, la notizia si era già diffusa e il maestro rivale lo accolse con un grido di orrore:

“Come osi venire qui? Hai appena sterminato una famiglia”

“ Perché mi demonizzi? Io non ti demonizzo. Non potrai mai vincere questo confronto se mi demonizzerai, come se si trattasse di una questione personale”.

Il maestro rivale chinò il capo e tacque.

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Nella comunità del maestro Oshugo vigeva la regola ferrea che nessuno potesse appropriarsi delle cose degli altri. Un giorno il maestro rubò tutti i vestiti e i beni di alcuni suoi discepoli. I discepoli trovarono il coraggio di denunciarlo a un altro discepolo, cui erano affidate le funzioni di giudice della comunità. I discepoli andarono da lui per comunicargli la sentenza:

“Maestro, ti abbiamo condannato ad abbandonare la comunità”

“Ma io sono stato eletto” rispose il maestro.

I discepoli si guardarono, poiché non ricordavano alcuna elezione. “Da Dio, intendo”. I discepoli si guardarono perché era la prima volta che il maestro nominava Dio.

“Comunque, ho cambiato la legge. Contingenza, ciò che non permane. Come può la sentenza di oggi essere la guida di domani? Forse che ci scotteremo con lo stesso sole?” concluse il maestro. E poi, dopo qualche minuto di silenzio: “Buddha è la ciotola o il cane?”.

I discepoli rimasero interdetti.

“Dicevo così, tanto per dire” bofonchiò il maestro Oshugo. I discepoli, finalmente illuminati, si inchinarono.

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Il maestro Oshugo una volta, mentre era seduto in un bosco insieme a un gruppo di discepoli che lo acclamavano, si alzò e si rivolse a quattro fanciulle che passavano ridendo.

“Ehi, non lo sapete che questo è un posto di raccoglimento?”.

Quelle lo ignorarono, così il maestro prese delle pietre e le scagliò contro le giovinette, colpendole con precisione alla tempia e provocandone l’immediato decesso.

I discepoli lo acclamarono. In quel mentre sopraggiunsero due fratelli delle ragazze.

“Assassino” gli gridarono.

“ Voi non state offendendo me” disse calmo Oshugo “State offendendo loro, che mi acclamano e mi danno fiducia”.

I due fratelli chinarono il capo.

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Il Fermacarte
February 18th, 2009


La vignetta qui sopra, da Spinoza.it, si intitola “Trovare le parole” e in effetti esprime come ci si sente qui da un po’ di giorni a questa parte:

Proviamo a ravvivare questi tempi bui con un piccolo esperimento. Provate a immaginare cos’è che si dicevano, stamattina, questi due tizi dall’aria mesta e disillusa: e, naturalmente, tirate fuori le vostre idee nei commenti. Vediamo cosa succede.

Un esempio?
“Il Pd è senza leader”
“Insomma non è cambiato niente”

(Ovviamente non è necessario che i personaggi siano elettori del Pd, però aiuta)

E ovviamente la fantasia dei commentatori si scatena. Del resto, sul Pd sono in tanti ad infierire nel giorno dell’autofunerale di Veltroni. Così Mauro Senzaterra su Giornalettismo:

Franceschini mette le mani avanti dichiarando che tutta questa cosa del PD è “merito” di Veltroni. Hai visto mai che gli fanno una class action per avere indietro i soldi delle primarie.

Per gli approfondimenti più istituzionali sul fatto del giorno, si può andare su RepubblicaTv dove titolano addirittura “E’ già post-Pd” (qui la seconda parte).

Carletto Darwin invece in controtendenza, fa una serie di post in cui non critica il centrosinistra ma l’Italia attuale:

Io continuo a pensare che l’Italia sia culturalmente il paese più vivo del mondo, quello che ha espresso storicamente il maggior grado di genialità e trasversalità e che ha prodotto le soluzioni più interessanti.
Questo paese però di fronte a scelte come quelle della Sardegna proprio non la capisco. Aspetto con ansia la fine di questo ventennio e sto a disposizione per la ricostruzione.

Qui ricorda l’atteggiamento ben diverso nell’ammettere le sconfitte:

Baffetto se ne andò quando aveva perso le regionali; Romano due volte per un voto di fiducia mancato; Walter per una sconfitta alle regionali.
Dall’altra parte il Peron in salsa italiana ne ha vissute di peggio, ma sta sempre lì. E ha persino l’immagine dell’antipolitico.

E qui accusa il servilismo della stampa:

Lo scorrettissimo editoriale del direttore del Giornale, che non cita il fatto che WV si è confrontato e ha vinto più volte, a Roma, in parlamento come alle primarie.
Eppoi cita sconfitte come unico criterio. Dimenticandosi di quando il fratello del suo editore non ne prendeva una (sia nel periodo 95-98, che in quello 2003-2006).
La vita è fatta a scale, ma i giornalisti cercano sempre di salirle. Poi quando si tratta di scenderle, saltano sul prossimo carro.

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Il Fermacarte
February 11th, 2009


Molto si era parlato i giorni scorsi della intervista di Beppino Englaro a El Pais, nella quale il padre di Eluana aveva affermato “la Chiesa non può impormi i suoi valori”. Il quotidiano spagnolo ha sottolineato ripetutamente l’abuso di potere compiuto dal nostro governo in questa vicenda, ed oggi definisce “una gara oscena contro il tempo” quella compiuta da Berlusconi e dal Vaticano per impedire che si attuasse la volontà della ragazza.

Molto più spiazzante è una lettera inviata al medesimo quotidiano dal magistrato Pablo Surroca Casas: “Eluana y Palestina”. Qui si prende spunto da una vicenda completamente diversa:

[...] Il governo progressista di Jose Luis Rodriguez Zapatero si è dichiarato favorevole a modificare la legge che consacra il principio di giustizia universale, e che permette di investigare nel nostro paese sui crimini contro l’umanità compiuti al di fuori dei nostri confini. Il motivo: i problemi diplomatici con Israele derivati dall’apertura di un’indagine giudiziaria alla Corte Nazionale sui presunti fatti criminali avvenuti in Palestina, dei quali potrebbero essere responsabili alcune autorità di Israele.

In pratica, la lettera accomuna Zapatero a Berlusconi nel loro disrispetto per l’indipendenza del potere giudiziario. Il paragone è forse un po’ azzardato, ma dà l’idea della considerazione di cui godiamo all’estero.

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Quando non è un refolo di vento, è il sovrapporsi di un impegno o un difetto di prontezza o un vuoto di memoria: quella carta che volevamo leggere o rileggere ci è stata ormai portata via. Un gran dispiacere, quasi come quello di chi ha visto la nave staccarsi dal porto e una cara persona partire. In tutte le sezioni del "Fermacarte" propongo articoli scovati da qualche parte, specialmente inerenti ai temi di cui si sono occupati i miei libri (carcere, sport, sociologia dei consumi, notariato), con l’obiettivo di rendere su tali argomenti il sito uno strumento di consultazione che si rinnova e segue l’attualità. Qualche volta invece di notizie o articoli letti altrove possono essere pensieri o appunti personali, pure quelli perennemente a rischio di essere travolti e dimenticati. Ma tra le carte svolazzanti e imprigionate magari si troveranno anche altre cose, di argomenti svariati, perché è proprio da ciò che è più casuale o trasversale che nascono spesso le riflessioni più intense e produttive...

(disegno originale di Guido Scarabottolo)