La Storia In Dieci Processi,
Nutrimenti Edizioni 2010








Contro il target,
Bollati boringhieri 2008



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Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento





Stanno uccidendo i notai,
Cairo editore 2008




Estratti dal romanzo
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento





Derelitti e delle pene,
Editori Riuniti 2003




Estratti dal libro
Gli interventi sull'argomento





Storia e Storie dello Sport in Italia,
Marsilio 1999




Estratti dal libro
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento



Il Fermacarte
July 7th, 2009


Per un problema tecnico in questi giorni non è stato possibile inserire post. Rimedio oggi con un gruppo di tre che avevo scritto.

L’onorevole leghista Carolina Lussana ha presentato un disegno di legge che ha scatenato subito molte discussioni (tra le posizioni critiche si possono seguire il Passaparola di Marco Travaglio e il parere dell’avvocato Antonello Tomanelli su Difesa dell’informazione). Il senso sarebbe quello di rendere irreperibile su Internet, dopo un certo numero di anni, le notizie riguardanti le indagini su o la condanna di una persona, perché questa non resti giudicata sempre per il suo passato. Si è fatto subito notare come la deputata abbia un marito del Pdl che ha avuto qualche problema, e che dunque il suo pensiero non è disinteressato. Ma non ci interessano i reconditi fini della Lussana: più interessante è entrare nel merito della questione, tutt’altro che semplice. Partiamo dal presupposto che, in altri tempi, non avremmo dubitato dell’alto valore civile di una proposta di questo tipo. Tant’è vero che il diritto penale prevede la non menzione, e cioè, a certe condizioni e dopo un certo tempo, la cancellazione dal certificato penale della pena scontata. Sarebbe molto più difficile che un’azienda si determinasse ad assumere un ex ladro, ormai ravveduto, se il certificato penale riportasse all’infinito la sua pena. La non menzione è volta a favorire la riabilitazione e il reinserimento, e come tale è uno strumento garantista tipico di una democrazia evoluta.


Per quale ragione, adesso, un ragionamento che segue lo stesso filo viene trattato, all’inverso, come una minaccia per la democrazia? Perché negli ultimi anni la quantità di reati commessi da colletti bianchi e politici è aumentata in maniera esponenziale. Da qui il sospetto, il più delle volte fondato, che buona parte dei provvedimenti garantisti tendano a favorire loro. Ma non rischiamo di imbarbarirci se, limitandoci a valutare il movente e alcuni beneficiari degli effetti vantaggiosi, precludiamo che si verifichino gli effetti stessi a favore delle persone normali, come farebbe il peggior stato repressivo?
Il diritto all’oblio non l’ha inventato la Lussana bensì, da anni, la giurisprudenza. Alcune sentenze affermano che l’individuo “ha diritto a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca”. Il presupposto del diritto all’oblio viene ricostruito nella considerazione che “l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire. In pratica con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquistare l’originaria natura di fatto privato”.
Tomanelli, nell’articolo che prima ho citato, dice che un fatto può essere privato se riguarda un tossicodipendente che ha commesso una rapina, non se riguarda un politico, che ha un rapporto con la collettività che perdura. In realtà tutti abbiamo un rapporto “perdurante” con gli altri finchè siamo in vita: si tratta di capire se è necessario che gli altri debbano avere, per giudicarci (che ci debbano assumere o che ci debbano eleggere), facilmente a disposizione elementi che potrebbero essere errori del passato. Nemmeno mi convince quanto Tomanelli dice a proposito del fatto che la giurisprudenza, vietando la riproposizione del fatto commesso (per esempio rimandare in onda il filmato di una rapina) impedisce l’appercezione passiva (il pubblico non aveva chiesto di vedere il filmato) mentre la legge è censoria perché vuole proibire l’appercezione attiva (io faccio una ricerca su una persona e non trovo i dati sul suo reato, che sono stati rimossi). Ma io potrei fare una ricerca su una persona semplicemente perché l’ho conosciuta a una festa, e voglio sapere quanti anni ha, non necessariamente per sapere se ha subito processi. Il problema non è che l’appercezione sia attiva o passiva, ma se la facilità, grazie a Internet, di disporre dei dati relativi alle persone debba essere in qualche modo regolamentata per tutelare una certa sfera riservata oppure ci si debba consegnare mani e piedi alla pura potenza del mezzo tecnologico. Volendo trovare una posizione intermedia, non c’è bisogno di distruggere i dati: basterebbe semplicemente rendere le notizie accessibili passando per l’indirizzo del sito ma non attraverso i motori di ricerca.
Non dimentichiamo che nessuno potrebbe vietare (almeno spero. Lì sì che bisognerebbe insorgere), quando un personaggio politico si candida o un imprenditore si propone per un’importante commessa, a Marco Travaglio o a un altro cronista documentato di dare conto del suo passato, in un nuovo articolo, se la sua sensibilità richiede che nel caso sia opportuno farlo. Per tenere informata la pubblica opinione ci serve una stampa libera e non la gogna elettronica.

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