La Storia In Dieci Processi,
Nutrimenti Edizioni 2010
Contro il target,
Bollati boringhieri 2008
Estratti dal libro
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento
Stanno uccidendo i notai,
Cairo editore 2008
Estratti dal romanzo
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento
Derelitti e delle pene,
Editori Riuniti 2003
Estratti dal libro
Gli interventi sull'argomento
Storia e Storie dello Sport in Italia,
Marsilio 1999
Estratti dal libro
Rassegna Stampa
Gli interventi sull'argomento
Il pezzo di oggi è di Massimo Balducci (il suo intervento precedente qui).
Il nuovo slogan centrista si ricollega ad un buonismo che è molto radicato nella cultura italiana. Non molto diverso ad esempio il senso di un’opera come I Capuleti e I Montecchi di Vincenzo Bellini: la cui prima esecuzione avvenne l’11 marzo 1830, e della quale è uscita da poco una nuova importante incisione della Deutsche Grammophon con Anna Netrebko e l’Orchestra Filarmonica di Vienna.
Si pensa ovviamente al trapianto della tragedia shakespereana; ma in realtà la storia dei due innamorati veronesi faceva già parte tradizione letteraria in Italia, mentre il capolavoro inglese era da noi ancora quasi sconosciuto. E ciò può in parte spiegare perché la versione di Bellini, belcantista supremo nella terra e nell’epoca del belcantismo, tolga a Romeo e Giulietta parecchi dei connotati marziali ed eroici che conosciamo: trasformandola in una sorta di cremosa elegia sull’amore sfortunato. Protagoniste sono entrambe voci femminili (la Netrebko è Giulietta, mentre Elina Garanca è travestita da Romeo), espediente certo non nuovo: anzi ai primi dell’Ottocento affidare il ruolo maschile ad un mezzosoprano era già in disuso, per cui la scelta di Bellini appare ancora più voluta ed appropriata (ma non ditelo a Ratzinger, eh).
Dal punto di vista drammaturgico, tutto è molto semplificato ed efficace: e la differenza più significativa rispetto a Shakespeare è che qui il contesto storico non è quello delle signorie rivali, ma quello antecedente e più politico della lotta fra Guelfi (Capuleti) e Ghibellini (Montecchi). Una rivalità dunque non (solo) di sangue ma antropologica, ed in questo senso la dolcezza sprigionata dalla melodia belliniana è tutta un invito sublime a smetterla di litigare appunto: per cui fa apparire tanto più assurda, per contrasto, la tragedia della vicenda.
[Un nuovo contributo di Giulia Stok, che questa volta è andata a vedere la mostra in corso a Milano sul Corriere dei Piccoli]
D’altronde qui abitava il Folletto Bambilla Mangiarumori, non c’e da meravigliarsi se oggi sfilano uno accanto all’altro il signor Bonaventura e Coccobill, La Pimpa e il Signor Rossi. Siamo alla Rotonda della Besana, a Milano, luogo dall’aspetto adatto a far volare la fantasia, tanto che Roberto Piumini lo scelse come scenario per le avventure della strega omonima e del suo nipotino specializzato nel combattere l’inquinamento acustico. Negli ultimi anni la Rotonda ha ospitato affascinanti mostre di disegni e fumetti, di illustratori professionisti e di sorprendenti talenti: da quella del 2007 dedicata a Dino Buzzati, fino all’ultima su Bruno Munari, autore della serie di Cappuccetto Giallo.
Anche se di signor Bonaventura e colleghi non ricordate le storie, in qualche modo loro sono sicuramente entrati a far parte del vostro immaginario. Hanno vissuto per quasi un secolo tra le pagine del glorioso Corriere dei Piccoli, primo giornale in Italia a rivolgersi esclusivamente ai bambini, restato per decenni all’avanguardia per qualità di disegni e scrittura. Ai suoi racconti hanno contribuito Elsa Morante, Dino Buzzati, Rodari, Sergio Tofano, Altan, Bozzetto e Hugo Pratt. Il Corrierino ha chiuso nel 1998, vittima illustre delle crisi dell’editoria e chissà, delle Winx.
Oggi la mostra alla Rotonda della Besana ripercorre la sua storia, esponendo più di trecento tra tavole, bozze, disegni e vignette. Oltre al patrimonio iconografico, animano la scenografia pupazzi, marionette, giocattoli d’epoca ispirati a quei personaggi, e articoli tratti dai giornali dei grandi, per vedere come il Corriere dei Piccoli interpretava puntualmente la Storia. La parte più spettacolare è quella all’interno del buio tunnel: qui i grandi potranno apprezzare al meglio la bellezza dei tratti e dei colori nelle tavole retroilluminate, e i bambini emozionarsi nel bel mezzo di una sparatoria di Coccobill. Un bel viaggio nel Novecento, che commuove nonni e genitori, e avvicina i piccoli, cui sono dedicati laboratori e visite guidate, a un modello alternativo di intrattenimento. Rimasto finora senza degni eredi.
Mostra “Il Corriere dei Piccoli. Storie, fumetto e illustrazione per ragazzi”, Rotonda della Besana, Via Besana 12, Milano
Aperta tutti i giorni fino al 17 maggio dalle 9.30 alle 19.30, lunedì dalle 14.30, giovedì fino alle 22.30
Informazioni: fondazionecorriere.it
Ecco l’ultima parte della relazione del notaio Giuseppe Di Transo, dove si affronta in particolare il nodo dell’efficacia del “testamento di vita” e si getta uno sguardo alle prospettive future. Chi vuole può recuperare le parti precedenti: Prima, Seconda e Terza.
8. Le “disposizioni anticipate di trattamento”
Una volta definiti natura giuridica, contenuto ed effetti del “consenso informato”, è possibile affrontare direttamente l’argomento che ci occupa, quello dell’ammissibilità nel nostro ordinamento di un testamento di vita, ossia del consenso o del rifiuto ad un determinato trattamento medico espresso da un soggetto in via anticipata e da valere nel momento in cui egli non sia più in grado di esprimere la sua volontà.
Se infatti il “consenso informato” è la condizione legittimante dell trattamento medico, come vi si potrà sopperire quando il paziente non è in grado di fornirlo?
Anche su questo tema la recente sentenza della Cassazione è lucidissima e illuminante.
Il caso all’esame della Corte era quella di Eluana Englaro, una giovane donna che vive dal 1992 in stato vegetativo permanente a seguito di un terribile incidente automobilistico. Il padre, suo tutore, ha chiesto al Tribunale di Lecco, previa nomina di un curatore speciale, l’emanazione di un ordine di interruzione dell’alimentazione forzata. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che l’alimentazione forzata non richiede consenso e va comunque praticata, essendo un trattamento dovuto, e che in presenza di una situazione in cui la persona è incapace di intendere e di volere non vi è alcun profilo di autodeterminazione o di libertà da tutelare.
La Corte di Appello di Milano ha confermato nella sostanza la decisione del Tribunale, pur riconoscendo al rappresentante legale dell’incapace il diritto-dovere di esprimere il consenso informato alle terapie mediche ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c., e ritenendo ininfluenti perché troppo generiche le testimonianze di tre amiche dell’inferma che avevano riferito che ella aveva manifestato, in occasione di un altro incidente occorso ad un amico, di preferire la morte ad una situazione di coma permanente.
La Cassazione ha invece dato ragione al tutore-ricorrente, seguendo un ragionamento estremamente interessante:
- il consenso informato è legittimazione e fondamento del trattamento sanitario;
- il diritto all’autodeterminazione terapeutica non trova limiti anche se da esso deriva il sacrificio del bene vita;
- il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per eutanasia;
- al di fuori delle ipotesi di urgenza e di stato di necessità, nessuna terapia può essere iniziata o proseguita senza che si instauri il dualismo dei soggetti tra medico che informa e paziente che presta consenso o rifiuto; infatti, cessato lo stato di emergenza, viene meno la situazione eccezionale che legittima l’intervento del medico sulla base dei principi costituzionale di ispirazione solidaristica (che eccezionalmente consentono e impongono l’effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente anche al di fuori del sistema del consenso);
- se il paziente versa in stato di incapacità, legale o naturale, è necessario ricostruire la sua volontà, che può anche emergere da “dichiarazioni anticipate”, cui la sentenza fa espresso riferimento, ma che non ricorrono nel caso in esame;
- tutore o amministratore di sostegno sono sicuramente legittimati ad esprimere il consenso ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c. (“Il tutore ha la cura della persona”) e 404 e ss. c.c. (l’amministratore di sostegno è legittimato a compiere atti a tutela degli interessi anche di natura personale del beneficiario);
- l’art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 211 sulle sperimentazioni cliniche enuncia il principio che il consenso informato del legale rappresentante “deve rappresentare la presunta volontà del soggetto”.
Alla luce di questo ragionamento la Cassazione ha affermato che il tutore, investito di una funzione di diritto privato, ha il diritto-dovere di esprimere il consenso, ma non ha un potere incondizionato di disporre della salute della persona, anche se questa è in stato di totale e permanente incoscienza; il suo potere di rappresentanza incontra questi vincoli:
- egli deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace, e
- deve decidere non “al posto” dell’incapace, né “per” l’incapace”, ma “con” l’incapace, ricostruendo la volontà del paziente incosciente tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, o desumendoli dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai valori di riferimento, dalle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.
L’indicazione di questi vincoli nella sentenza ci aiuta a non dimenticare che la materia non è sottratta a giudizi di valore. Si legge infatti: “la decisione del giudice, dato il coinvolgimento dei diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto quando:
- la condizione di stato vegetativo sia irreversibile;
- l’istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, etc..”
I principi enunciati nella sentenza seguono l’orientamento già espresso dalla migliore dottrina, ma gli conferiscono un vigore tale che gli stessi non potranno ora più essere disattesi. Il consenso o il rifiuto di un determinato trattamento a futura memoria e l’indicazione – a tal fine – delle proprie scelte di vita, rappresentano atti di sicuro valore giuridico, tanto che la Cassazione si duole che nel caso di specie non se ne disponga.
Il testamento di vita ha quindi sicura cittadinanza nel nostro ordinamento.
Trova il suo fondamento nel principio del “consenso informato”, e quindi nella legittimità di un atto che possa consentire di esprimere la propria volontà anche con riferimento a un momento di futura incapacità. E’ quindi legittima manifestazione della libertà individuale, non vietato da alcuna norma, ed anzi espressamente menzionato nella Convenzione di Oviedo.
L’ammissibilità delle disposizioni anticipate di trattamento va rintracciata anche, a livello costituzionale, nel collegamento tra il disposto degli artt. 32 e 3 della Costituzione. Una volta riconosciuto il rango costituzionale del diritto all’autodeterminazione e alla manifestazione di consenso al trattamento medico, risulterebbe violato il principio di uguaglianza se non si riconoscesse validità ad atti giuridici che consentano di manifestare il consenso in via anticipata; altrimenti il diritto alla scelta sarebbe consentito solo alle persone capaci e negato a quelle che invece, nel momento della necessità, versino in condizione di incapacità naturale.
Alla luce degli argomenti che si sono venuti sviluppando, si può provare a dare una definizione può precisa del “testamento di vita”, come quell’atto che abbia le seguenti caratteristiche:
- l’atto deve contenere una manifestazione di volontà relativa al consenso, ma più spesso (quasi sempre) al rifiuto, di un trattamento medico specificamente determinato;
- il consenso o il rifiuto deve essere relativo a trattamenti di malati terminali;
- l’atto è necessariamente unilaterale e gratuito (ma non è escluso che venga sottoscritto anche da altre persone, ad esempio da un medico che confermi e dettagli le informazioni fornite);
- l’atto è naturalmente e irrinunciabilmente revocabile;
- l’atto può prevedere (come vedremo meglio appresso) la nomina di un fiduciario delegato ad esprimere il consenso o il rifiuto del trattamento a nome e per conto del disponente;
- l’atto è destinato a produrre i suoi effetti solo per l’ipotesi in cui, occorrendo la necessità di acquisire il consenso dell’interessato, questi si trovi in condizione di non poter esprimere la sua volontà: è quindi un atto naturalmente e necessariamente condizionato a tale evento, e al di fuori di tale circostanza non produce alcun effetto.
Resta fuori dalla materia del testamento di vita, pur presentando con questa affinità di argomenti, quella relativa ad atti che manifestino consenso a trattamenti diversi da quelli terminali o comunque con caratteristiche diverse da quelle innanzi delineate.
Terza e penultima parte della relazione di Giuseppe Di Transo al Convegno “Bioetica e Diritti”: si continua a parlare del consenso informato, arrivando poi a trattare del caso Welby. Il resto dell’intervento si trova qui e qui.
5. I profili di responsabilità del medico e gli effetti del “consenso informato” e del “rifiuto”
Se – come detto – la responsabilità del medico va inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale, è peraltro evidente che anche per ricostruire la posizione del medico lo schema del rapporto contrattuale è insufficiente. Egli infatti non è solo l’altra parte del contratto, ma è egli stesso strumento e portatore di un diverso e distinto valore costituzionale, quello della difesa della vita e della salute.
Il medico è portatore di un sapere scientifico, e solo in quest’ambito può operare sul paziente; perciò al medico non può essere chiesta alcuna prestazione che egli non sia convinto di dover effettuare nel corretto esercizio dell’arte medica. Su di lui medico incombe anche il rischio di responsabiltà penale, in cui egli incorre nell’ipotesi in cui provochi al paziente lesioni personali o – addirittura – la morte.
Medico e paziente sono quindi portatori di posizioni e di diritti o funzioni diversi, che possono anche essere contrapposti, quando non riescono a comporsi in quella che si è qualificata l’”alleanza terapeutica”. È quanto si manifesta ogni volta che il paziente rifiuta un trattamento che potrebbe salvargli la vita.
Emblematica è la questione delle trasfusioni di sangue, alle quali per motivi religiosi sono contrari i testimoni di Geova. Nei confronti di questi pazienti il medico si trova (può trovarsi) a dover scegliere tra il rispetto della loro volontà e il dovere di sottrarli al pericolo di morte sicura. Una sentenza del Pretore di Roma (Pret. Roma 3 aprile 1997) ha escluso il delitto di omicidio colposo a carico dei medici di un ospedale che, avendo in cura un testimone di Geova gravemente anemizzato, non avevano praticato la trasfusione di sangue necessaria a conservarlo in vita per rispettarne la espressa volontà contraria.
Non contraddice quest’impostazione un’altra recente sentenza (Cass. 21 febbraio 2007 n. 4211) che ha respinto il ricorso per risarcimento del danno proposto da un testimone di Geova che, nel corso di un intervento chirurgico, per l’aggravarsi dell’emorraggia, era stato sottoposto a trasfusione di sangue nonostante il rifiuto manifestato al momento del ricovero; la tesi del medico, accolta dai giudici, era che, di fronte a un peggioramento imprevisto e imprevedibile delle condizioni del paziente e nel concorso di circostanze impeditive della verifica effettiva della persistenza del dissenso del paziente, poteva ritenersi certo o altamente probabile che esso non sia più valido e praticare conseguentemente la terapia già rifiutata, ove la stessa sia indispensabile per salvare la vita del paziente.
La questione deve intendersi ormai definitivamente risolta nel senso che la scelta personale prevale anche sulla difesa della vita, dopo l’ultima sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 21748/2007 cit.); questa ha enunciato il principio che “deve escludersi che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio della vita.” La sentenza ha anche tracciato con chiarezza la linea di confine tra rifiuto di terapia ed eutanasia, affermando che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto un atteggiamento di scelta da parte del malato che la malattia segua il suo corso naturale.”
Ciò nonostante, il medico non è spogliato di ogni giudizio; è a lui, infatti, che compete la dedizione sulla terapia (spettando al paziente solo il rifiuto), come pure la valutazione caso per caso della validità e della congruità del consenso (o del rifiuto).
6. Il caso Welby
Con riferimento alle terapie che interessano i malati terminali, e che sono quelle più immediatamente interessate dalla materia del testamento di vita, si discute se possano essere legittimamente oggetto di rifiuto i trattamenti relativi all’idratazione, all’alimentazione e alla ventilazione artificiali. Anche su questo argomento la recente sentenza della Cassazione ha portato chiarezza, enunciando a chiare lettere il principio, accettato da tutta la comunità scientifica mondiale, che si è in presenza di trattamenti medici, che come tali richiedono il consenso e possono essere oggetto di rifiuto.
Non bisogna comunque dimenticare che l’accanimento terapeutico è già espressamente vietato dal Codice Deontologico dei Medici, e che quindi per i trattamenti che possano ricondursi in questa categoria non si pone un problema di “rifiuto” da parte del paziente, non essendo consentito al medico di praticarli; peraltro non ci si può nascondere che nel caso concreto può essere difficile decidere se si sia o meno in presenza di “accanimento terapeutico”.
Sono queste difficoltà che sono emersei non molto tempo fa nel “caso Welby”.
Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare e incapace ormai da molto tempo di compiere qualsiasi movimento, versando in uno stato di malattia irreversibilmente terminale, ma in condizioni di capacità e di coscienza aveva manifestato al medico la volontà che venisse sospesa la terapia di sostentamento in atto e di ricevere assistenza solamente nei limiti in cui fosse necessario per lenire le sofferenze fisiche; qui non si era in presenza di un testamento di vita, ma di un rifiuto di consenso esplicitamente espresso. Egli quindi ha presentato ricorso al Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., asserendo che la sua volontà era chiaramente formulata e frutto di una completa informazione, e chiedendo un provvedimento di urgenza col quale, riconosciuto il suo diritto ad autodeterminarsi e quindi a manifestare il proprio consenso o rifiuto ai singoli trattamenti, si autorizzasse il medico a procedere sotto “sedazione terminale” al distacco dell’apparecchio di ventilazione che lo manteneva in vita.
Il Tribunale (Trib. Roma Sez. I 16 novembre 2006) ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo il rango costituzionale del diritto all’autodeterminazione del paziente, il giudice rilevava che l’ordinamento non prevede una disciplina specifica sull’orientamento del rapporto medico-paziente e sulla condotta del medico ai fini dell’attuazione pratica del principio nella fase finale della vita umana, quando la richiesta riguarda il rifiuto o l’interruzione di trattamenti medici essenziali di mantenimento in vita. Per la tutela della dignità della persona deve intendersi vietata ogni forma di accanimento terapeutico, ma l’attuazione del diritto del paziente passa attraverso l’incertezza e la discrezionalità nella definizione di concetti quali la dignità della vita, che, in assenza di una norma di legge, il giudice non può riempire neppure usando i criteri interpretativi del ricorso all’analogia o ai principi generali. Il medico quindi, per effetto del rifiuto del trattamento, ha il dovere di sospenderlo, ma subito dopo, per impedire il pericolo della morte del paziente, dovrebbe sentire il dovere di riattivarlo: Da questo dovere potrebbe essere sottratto solo se si convincesse di essere in presenza di un’ipotesi di accanimento terapeutico: ma su questa valutazione il giudice non ha ritenuto di poter esprimere il suo giudizio.
La conclusione, secondo il Tribunale di Roma, era che il diritto all’autodeterminazione è riconosciuto dall’ordinamento, ma non può dirsi effettivo e tutelato in mancanza di una norma che ne sottragga l’attuazione allo spontaneo adempimento del medico e ne preveda la possibilità di realizzazione coattiva.
Il giudizio penale a carico del medico, Mario Riccio, che aveva staccato la spina, indagato per omicidio del consenziente, si è concluso con l’assoluzione; il gup del Tribunale di Roma Zaira Secchi ha invocato l`art. 51 c.p., ritenendo che il medico avesse agito nell’adempimento di un dovere.
7. Il “consenso informato” alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali
Riepilogando, dall’esame della normativa vigente, alla luce dell’indirizzo assunto dalla Cassazione, emerge che il consenso o il rifiuto, pur non determinando la costituzione di un rapporto obbligatorio, di una fattispecie diritto-dovere, sono essenziali per la qualificazione della prestazione del medico.
Quanto al rifiuto, il medico può legittimamente legittimamente disattendere la volontà espressa dal paziente solo se ha ragionevoli motivi per ritenere che questa non si sia validamente formata (per difetto di informazione, per la mancata conoscenza dell’evoluzione della situazione o per qualsiasi altro motivo), se cioè quello che ha di fronte non è un valido “rifiuto informato”. In ogni altro caso dovrà ottemperarvi, anche se ciò comporta per il paziente il rischio della vita o addirittura la morte sicura.
Restano fuori dalla sfera del “consenso informato” le ipotesi in cui il medico si trovi nell’impossibilità di raccogliere il consenso perché il paziente versa in condizioni talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un intervento immediato e indifferibile. In questo caso il medico opera in stato di necessità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del Codice di Deontologia Medica, ed è esonerato da responsabilità penale ai sensi dell’art. 54 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.” Ma, come ha chiarito la Suprema Corte (Cass. n. 21748/2007 cit.), al di fuori di quelle situazioni di urgenza, e superato lo stato di necessità, riprende subito piena tutela l’istanza personalistica alla base del consenso informato e il principio che impone di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare di diagnosi e terapie e paziente che presta il consenso.
In sintesi: il paziente non può pretendere un determinato trattamento medico, ma può sempre impedirlo.
[3.continua]
Continua l’intervento del notaio Giuseppe Di Transo, iniziato ieri.
Il “consenso informato”
Da questo quadro normativo, complesso e variegato, emerge con chiarezza che l’ordinamento riconosce espressamente dignità e valore giuridico al consenso prestato dal paziente al trattamento medico quale espressione del principio personalistico. Il diritto alla vita è essenziale, ed è indisponibile e irrinunciabile, ma indisponibilità e irrinunciabilità sono garantiti a tutela della persona che ne è titolare, e non di un interesse altrui o superiore, pubblico o collettivo.
Per definire la natura dell’atto con cui si presta (o si nega) il consenso al trattamento è indispensabile spendere qualche parola sulla natura del rapporto medico-paziente, del quale dottrina e giurisprudenza si sono occupate in relazione alla qualificazione della responsabilità del medico.
Al riguardo si è ormai concordi nell’attribuire natura contrattuale alla responsabilità del medico e della struttura (ente pubblico o privato) in cui egli opera. La contraria tesi della natura extracontrattuale della responsabilità, in passato avanzata (almeno per il medico dipendente di struttura sanitaria), è insoddisfacente: per rendersene conto basta riflettere sul fatto che essa porterebbe a considerare il danno eventualmente causato dal medico come una violazione del generale divieto di neminem ledere, laddove è del tutto evidente che esso non può non essere non essere inquadrato nell’ambito dello specifico obbligo giuridico, di natura (inevitabilmente) contrattuale, di eseguire correttamente la prestazione professionale nei confronti del paziente.
Il rapporto medico-paziente ha quindi natura contrattuale. Il contratto medico-paziente si conclude, nella sua forma più semplice e frequente, per fatti concludenti nel momento dell’accettazione del paziente nell’ambito della struttura ospedaliera. È un rapporto contrattuale di fatto, da cui nascono obblighi a carico di una sola parte (il medico), senza (necessariamente) controprestazione a carico del paziente (Cass. 13 aprile 2007 n. 8826, Cass. 19 aprile 2006 n. 9085).
Il consenso che instaura il rapporto contrattuale medico-paziente è però cosa distinta dal consenso al singolo trattamento, che viene prestato nell’ambito di un rapporto già costituito e a seguito dell’informazione fornita al paziente.
Siamo quindi in presenza di una fattispecie che si perfeziona per fasi successive:
- il paziente viene accettato e si instaura il rapporto contrattuale;
- il medico esegue la diagnosi e informa il paziente sui trattamenti che intende adottare;
- il paziente presta il “consenso informato” (eventualmente scegliendo tra le varie terapie proposte);
- il medico pratica il trattamento su cui ha ottenuto il consenso.
L’informazione fornita dal medico deve essere completa e deve riguardare la portata della terapia, le relative difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi.
La legittimità dell’attività del medico si incardina nel consenso informato del paziente, al punto che la giurisprudenza ha enunciato il principio che, se questo manca del tutto o non è stato validamente acquisito, l’operato del medico deve considerarsi “atto illecito”, che, ai sensi dell’art. 2043 c.c., può dare diritto al risarcimento del danno anche a prescindere dall’esito dell’intervento o dall’accertamento di un comportamento colpevole (Trib. Milano 29 marzo 2005, Cass. 14 marzo 2006 n. 5444).
La natura contrattuale del rapporto, quindi, non ci fornisce la chiave per risolvere il quesito sulla qualificazione giuridica del “consenso informato“, che rispetto al contratto conserva la sua autonomia. L’atto è comunque destinato ad un interlocutore particolare e specificamente individuato, l’altra parte di quel contratto, il medico curante. Anzi il consenso o il rifiuto, pur essendo atti unilaterali e unipersonali, non costituiscono espressione di iniziativa del paziente; il paziente non manifesta il suo consenso in maniera autonoma, né può pretendere dal medico un determinato trattamento clinico, ma esprime la sua volontà con riferimento a un trattamento deciso e suggerito dal medico.
Dobbiamo quindi concludere nel senso che esso costituisce un atto giuridico unilaterale, destinato a produrre effetti in relazione alla legittimità del trattamento medico e alla responsabilità dell’operatore. Non ha natura negoziale perché non è destinato a produrre effetti giuridici conformabili sulla volontà del disponente. È sicuramente destinato ad incidere sul regime di responsabilità del medico, anche su quella penale (ai sensi dell’art. 50 c.p.: “consenso dell’avente diritto“), ma sarebbe assolutamente riduttivo e inadeguato inquadrarne in questo profilo la natura giuridica, come se fosse un atto di esonero o di limitazione di responsabilità, una sorta di dichiarazione liberatoria, o anche un atto di rinunzia alla pretesa risarcitoria nei confronti del medico; è invece un atto che costituisce l’esplicazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione sulle decisioni che riguardano il proprio corpo e la propria salute.
Resta da dire che per evidenti ragioni di simmetria, al rifiuto non può non riconoscersi identica natura giuridica; non va però sottaciuto che il rifiuto presenta problemi assai maggiori perché pone il paziente in una posizione antagonista rispetto al medico.
Il consenso, poi, è sempre e necessariamente revocabile, e quindi, se riferito ad un trattamento destinato a protrarsi nel tempo o addirittura cronico, può sempre trasfrormarsi in un rifiuto successivo.
4. Caratteri e limiti del “consenso informato” e del “rifiuto”
L’atto con cui si presta il consenso al trattamento, ovviamente, quanto al contenuto, non deve essere contrario alla legge.
Sarebbe pertanto comunque nullo perché in violazione del disposto dell’art. 5 c.c. (quand’anche fosse ipotizzabile, e quindi quand’anche il medico lo richiedesse) un consenso che vada a concretizzare un atto di disposizione del proprio corpo che cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica o sia altrimenti contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. È qui appena il caso di ricordare che l’omicidio del consenziente costituisce un reato (art. 579 c.p.).
Non sono prescritti requisiti di forma, e quindi il consenso può essere espresso liberamente, anche se si tende a ritenere necessaria, o almeno opportuna, una documentazione adeguata laddove si richieda al paziente un più elevato livello di consapevolezza.
Quanto alla capacità, è normalmente richiesta la maggiore età, ma il Codice di Deontologia Medica prevede che nella decisione sia coinvolto anche il minore che sia in grado di comprendere il suo stato clinico, e disposizioni particolari sono dettate in materia di consenso all’interruzione della gravidanza.
Per i soggetti che versano in stato di incapacità legale il codice deontologico prevede che il consenso venga prestato dal legale rappresentante. Esplicita in materia è la competenza dell’amministratore di sostegno, giacché l’art.1 della legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto questa figura, fa espresso riferimento all’esigenza di assicurare a soggetti incapaci un’assistenza anche relativa alla “cura della persona“; la competenza, però, spetta anche ai genitori esercenti la potestà e al tutore.
Resta priva di regolamento, anche nel Codice Deontologico, l’ipotesi di incapacità naturale. La prassi, non suffragata da alcuna norma, è che, in caso di impossibilità del paziente ad esprimere il consenso, questo viene richiesto ai parenti più prossimi. Sul tema si tornerà più ampiamente nel prosieguo.
[2.continua]

In attesa che il nostro Parlamento decida di che morte dobbiamo morire: inizio oggi a proporvi sulla questione un importante contributo di Giuseppe Di Transo, stimato notaio napoletano. Si tratta della relazione da lui tenuta il 19 maggio 2008 presso l’Istituto degli Studi filosofici di Napoli nell’ambito di un evento formativo organizzato dall’Associazione Giuristi Democratici e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli su “Bioetica e Nuovi Diritti”.
Si parte evidentemente dal caso Englaro, che ha fissato alcuni principi fondamentali:
- il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra alcun limite, neppure quando ne consegue il sacrificio della sua vita;
- tranne che nel caso di stato di necessità, e superata la fase di emergenza, nessun trattamento medico può essere praticato senza il consenso informato del paziente, e, se questo è in stato di totale incapacità, deve prendersi in considerazione il consenso (o rifiuto) manifestato dal paziente anticipatamente (cd. “testamento biologico”) ovvero dal suo legale rappresentante;
- alimentazione e idratazione artificiali secondo l’opinione della comunità scientifica non possono non essere considerati trattamenti medici;
- il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per eutanasia: col rifiuto si lascia soltanto che la malattia segua il suo corso naturale, senza porre invece in atto un comportamento che tolga la vita, causando positivamente la morte.
Dopo il salto trovate dunque la prima parte dell’intervento di Giuseppe Di Transo.

[Giulia Stok è redattrice di Giudizio Universale, collabora con La Stampa e I Viaggi di Repubblica, dirige il mensile locale Nuova Voce. E' appena tornata da un viaggio a Kogalim, in Siberia, e ce ne racconta qui un aspetto di vita quotidiana]
Tornano in aula Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e subito telegiornali e ahimè autorevoli quotidiani nazionali si precipitano a contare i maglioncini pastello di lei e i capelli caduti a lui. Tutto questo senza che la tv possa entrare in aula.
Altrove, si è un passo più avanti. Su uno dei principali canali della televisione russa, all’ora di pranzo, va forte un programma che trasmette processi, anche penali, in diretta, con tanto di pubblico ministero in divisa blu, imputati dietro le sbarre, lacrime e condanne in diretta. Altro che Forum. Il pezzo forte è la presentazione delle prove in aula: nello specifico, un filmato di una telecamera di sicurezza in cui l’imputata, una donna di mezza età dall’aria mite, entra in un agenzia di lavoro e spara a tre persone. Due muoiono, la terza, colpita alla schiena e rimasta paralizzata, è in aula come testimone. La storia è terribile: la figlia della donna era stata spedita con l’inganno dall’agenzia in un giro di prostituzione, ed è morta cercando di ribellarsi ai carcerieri. La madre, conosciuta la storia grazie a un’altra ragazza che era riuscita a scappare, aveva interpellato avvocati e televisioni per far sì che l’agenzia fosse perseguita. Non ottenendo risultati ha deciso di farsi giustizia da sé. E la giuria popolare, di cui viene anche mandato in onda un assaggio di discussione, emette una sentenza per così dire clemente: dieci anni di carcere, con possibilità di ricorrere in appello.

Il programma è condito da musichette da suspense, zoom biografici su tutti i coinvolti come se fossero personaggi e non persone vere, primi piani su occhi stravolti e mani tremanti. Nessun rispetto della privacy e del dolore, inorridisce lo spettatore italiano. I russi, invece, con una forchetta sollevata e un bicchierino di vodka, discutono della correttezza della pena e di come sia assurdo che nessuno abbia dato retta prima alle richieste di giustizia dell’imputata. Attenzione, non di quanto fosse bella la ragazza, della gonna della madre o del rossetto dei testimoni. Tv pessima, reazione sorprendentemente genuina. Come dalla mediatizzazione spinta di un caso di cronaca possa nascere tra gli spettatori una discussione seria, benché ingenua, sul funzionamento della giustizia, è un processo incomprensibile per noi italiani. Qui neppure la tv pessima riesce a suscitare reazioni.
[Con questo inauguriamo una nuova sezione dedicata ad ospitare i contributi esterni. Si comincia con Massimo Balducci, collaboratore di Giudizio Universale]
Fino ad oggi, il Teatro alla Scala si è salvato dal rischio default che coinvolge ormai quasi tutti i teatri lirici italiani. Ma nessuno è così al sicuro da potersi permettere investimenti artistici azzardati: per questo è abbastanza allarmante che gli ultimi rumors diano Daniele Gatti favorito per il posto di direttore musicale (come successore di Daniel Barenboim). Il Teatro alla Scala, che tre anni fa si è permesso di cacciare a calci nel sedere un certo Riccardo Muti, sarebbe dunque sul punto di mettersi nelle mani del peggiore direttore d’orchestra che abbia calcato il suo palco. Non è bastata la prima della vergogna, dunque, per aprire le orecchie sul baratro incombente.
Ovviamente non ci interessa la famigerata sostituzione all’ultimo minuto del tenore inetto, che comunque è stata una mossa tutt’altro che brillante – perché se era inetto dovevano accorgersene prima, e se non lo era non dovevano cancellarlo con una pecetta manco fosse un epurato del Pcus – e il fatto che tali episodi siano “normali” nell’opera, come minimizza Lissner, non è che sia in effetti una gran giustificazione.
Ma il punto è un altro. Premesso che abbiamo sentito il Don Carlo per radio, l’impressione è che stavolta Gatti non sia riuscito a fare suonare male l’orchestra – come gli capita di solito – ma l’abbia comunque condotta alla performance più flaccida e smusicalizzata da molte prime a questa parte. Se c’è una cosa che un direttore d’opera dovrebbe saper fare è coordinare le voci con l’orchestra, mentre qui siamo davanti ad uno che ha seri problemi a coordinare già l’orchestra da sola. L’armonia che ne esce fuori ricorda quella che regna fra i cacicchi del Pd, e il leader dimostra altrettanta autorevolezza: del resto i livelli di suono costantemente sballati, il polso inesistente e la rozzezza da elefante, sono le principali doti stilistiche del probabile (Dio ce ne scampi) futuro direttore stabile della Scala. Nell’ambiente musicale è nota a tutti, e da anni, l’imbarazzante inadeguatezza del Maestro perfino a realtà molto meno eccelse (come Bologna). Il fatto che venga scelto per guidare l’evento di punta di un teatro che potrebbe avere tutti i direttori che vuole – e si sceglie consapevolmente il meno capace – si spiega solo con la rincorsa all’effetto facile, al wall of sound superfluo, allo sfoggio di muscoli che prevale sulla definizione del dettaglio. Tutte cose in cui effettivamente Gatti eccelle, e che del resto compensano la povertà delle scenografie imposta dalla crisi economica.
Certo, se i giornalisti ascoltassero le opere invece dell’applausometro, avrebbero potuto accorgersene già da un pezzo. E invece c’è voluto che Daniele Gatti fosse sommerso di fischi nella serata più importante della sua carriera, perché si interrompesse la gara a chi spara l’elogio più grosso. La cronaca del Corriere della Sera prende per buona la versione ufficiale, secondo la quale le contestazioni sarebbero opera degli amici del tenore scartato (deve averne tanti, allora). Il sospetto che fossero pienamente meritate pare non sfiorarli, potrebbe mettere a repentaglio il sonno delle orecchie. Del resto anche Gatti dorme sonni tranquilli, dice infatti che anche Verdi fu fischiato e tanto gli basta: almeno in autostima, nulla da invidiare a Muti.
di Vittorio Bassetti
In questi tempi si fa un gran parlare di concentrazioni editoriali, di rapporti fra proprietà e stampa. Può un giornale mantenere l’obiettività se perde la propria indipendenza economica? Il tema che, nelle sue applicazioni più significative, investe addirittura la sostanza della libertà di pensiero e dissenso in Italia non manca di riproporsi, in minuscola scala e conseguenze ben meno devastanti, anche in ambienti ridotti.
E’ il caso del nostro giornale. Nel quale non c’è alcun azionariato da conquistare. Fondata sul volontariato e priva di pubblicità, “La Stoccata” si regge sui suoi abbonati. E dato che la potenziale clientela non è granché estesa (e non sempre risponde debitamente) conta anche su un contributo della F.I.S.
La Federazione cioè, su richiesta de “La Stoccata” attualmente, e da qualche anno, sottoscrive un certo numero di abbonamenti.
Qualcuno magari penserà che un siffatto legame possa influenzare la linea del giornale e annacquarne lo spirito critico. Qualcun altro va oltre e pensa che ciò non “potrebbe” ma “dovrebbe” avvenire. Tale teorizzatore è il segreto della FIS Aldo Stefanini che ha, molto chiaramente, esternato il suo pensiero al maestro Antonio Lo Mele, nel numero precedente, ha scritto un articolo nel quale, peraltro con garbo e senza acrimonia, faceva considerazioni, anche critiche su alcuno nostri massimi dirigenti.
Stefanini ha detto all’articolista che ciò che lo sconcertava era che il giornale avesse pubblicato quel testo in prima pagina e senza dissociarsi “Sai, noi gli diamo i soldi!”. “Si, ma anche noi glieli diamo” era la pronta risposta di Lo Mele (dove il noi stava per gli abbonati). E Stefanini di rimando: “Si ma noi molti di più!”.
In realtà questo colloquio ci ha fatto molto piacere. In primo luogo perché ci dà l’opportunità di annunciare una nostra filosofia, crediamo da molti condivisa, per la quale qualsiasi stipendio o contributo in denaro non può comprare il pensiero e la dignità umana fermo restando che lasciamo libero chiunque, incluso il dottor Stefanini, di pensarla diversamente e comportarsi di conseguenza.
Secondo motivo di conforto è che, se riesce ancora ad irritare, “La Stoccata” evidentemente riesce ancora a mordere. Testimonianza più attendibile non si poteva ricevere.
Infine ci fa piacere che, al di là dello zelo di un funzionario, il Consiglio Direttivo (ossia “quelli che ci danno i soldi”) mostri in buona parte, di capire ed apprezzare il taglio e la finalità del periodico. Ci risulta che, anche di recente, il Presidente Nostini, che già altre volte aveva condiviso apertamente la funzione di critica costruttiva del giornale, ha aggiudicato positivo che sulla “Stoccata” ogni tanto si legge che qualcosa non va, perché non è possibile che sia tutto giusto e ogni cosa fili alla perfezione, né alla FIS né in alcun altro luogo.
Ha capito, lui come gli altri, che se si tratta solo di alimentare un veicolo propagandistico esistono forme più semplice ed economiche. La verità è che se contribuisce alla vita del giornale, la FIS in questo modo, ci rende suoi amici. Con la precisazione che, in un’ottica intelligente, amico è colui che consiglia e critica, forse pure sbagliando, e che non si limita a fare sì con il capo. Anche perché appartenente a quest’ultima tipologia in giro c’è n’è più d’uno e (qualche volta) non c’è bisogno nemmeno di dargli stipendi o contributi. Il sì con la testa lo farebbe anche gratis.
di Enrico Campoli
Grazie ad una persona che ama davvero la scherma, – intesa come categoria assoluta, – da cui pur mi dividono numerose idee, sono venuto in possesso di un articolo, pubblicato dalla rivista francese specializzata “Ecrime Magazine,” (n. 10 – 1987, pag. 30 – 31), a firma del Presidente della Commissione di Propaganda della F.I.E., nonché Tesoriere della stessa, tale Sig. René Roch.
Già il titolo dello stesso è un programma niente male: “1989, Evolution ou devolution”. Ebbene le follie che vi sono contenute hanno dell’incredibile. Dico follie ma dovrei, ad essere più sincero, parlare di vere e proprie baggianate, e quando penso che si tratta del Presidente di una Commissione Internazionale mi si accappona la pelle. Questo dirigente è una mina vagante che sarebbe assai opportuno qualcuno provvedesse a disinnescare in tempo.
Per ovvie ragioni di spazio non mi è possibile riportare tutto il contenuto, e comunque – a chi ha una discreta conoscenza del francese – consiglio di procurarselo. Il divertimento, ve lo assicuro, è garantito.
Nel leggere l’articolo la prima cosa che s’apprende è che la genialità del signor Roch è stata provocata dall’analisi degli arbitraggi svolta in occasione dei campioni del mondo di Losanna dove, – ha suo dire – , “anche i migliori non hanno potuto evitare qualche errore”. A prescindere dal fatto che l’infallibilità non è degli uomini, e meno che mai degli arbitri, viene da chiedersi: ma quali erano questi migliori? Forse il giapponese, il coreano, o il cubano che sono stati designati per la maggior parte delle finali in virtù del principio della neutralità assoluta?
Ma veniamo, dunque, alle geniali “modificazioni che io preconizzo”. (Mi astengo dall’usare punti esclamativi e soprattutto dal commentare quell’io maiestatico del tutto fuori luogo).
Esse sono:
- l’unificazione del tempo d’esecuzione schermistico per fioretto e sciabola;
- l’eliminazione del bersaglio non valido nel fioretto;
- l’uso di cellule fotoelettriche sul limite del metro (e dei due metri per sciabola e spada) di modo che lo schermitore abbia un certo terreno a disposizione da utilizzare senza che l’arbitro debba segnalarli nulla più se non l’avvenuto superamento del limite, che fa arrestare automaticamente l’apparecchio;
- l’istituzione del colpo doppio anche per la sciabola e il fioretto;
- l’utilizzazione di cartoncini per gli avvertimenti (come nel calcio cioè) ma per le modalità nessuna parola;
- le divise e le attrezzature degli atleti in pedana multicolori;
- la sostituzione della classica pedana con un più moderno ring.
Non sto qui a controbattere minuziosamente l’assurdità delle proposte anche perché alcune si commentano da sole.
Quel che meraviglia non è tanto l’astrusità (di cui ognuno si assume la responsabilità della propria) quanto in certi casi l’erroneità di certe posizioni di partenza.
Partiamo dal bersaglio non valido nel fioretto. Il sig. Roch motiva questa innovazione sulla scia – afferma – di quanto accadrà nella sciabola elettrica. Egli dimentica, ma forse ignora, un particolare fondamentale e cioè che nella sciabola elettrica il bersaglio non valido non è stato affatto eliminato, tant’è che vi saranno due assessori preposti appositamente alla segnalazione dello stesso. Più semplicemente, dunque, per la sciabola elettrica non s’è trovato l’accorgimento tecnico per inserire nella segnalazione elettrica anche il bersaglio non valido (o meglio ciò avrebbe fatto lievitare ancor più i costi). Sul merito poi della c osa è meglio lasciar perdere.
Quella dell’applicazione delle cellule fotoelettriche ha un qualche fondamento ma anche qui esprimo forti perplessità sul rapporto costo dell’operazione e reale beneficio. Circa il colpo doppio anche nel fioretto e nella sciabola cosa volete che dica: è uscito di senno. A suo avviso questo sarebbe un modo eliminare i simultanei, in quanto statisticamente (!) nella spada ce ne sarebbero di meno proprio perché conteggiati nel punteggio. Ma cosa centra questo? Allora tanto vale eliminare qualsiasi concetto di convenzione.
E poi viene da chiedere: qual è utilità di mantenere tre armi distinte visto che oltre al colpo doppio egli vuole anche unificare il tempo schermistico del fioretto e della sciabola? Cosa rimarrebbe come diversità: solo il differente bersaglio? Sic.
Per quanto riguarda i cartoncini per gli avvertimenti anche il G. S. A. italiano ci si è provato. Si può anche fare ma è necessaria una preventiva opera di assemblaggio e semplificazione dell’intera materia degli avvertimenti in non più di 3 categorie. In caso contrario le idee e gli eventuali spettatori gli e le confonderemo ancor più che adesso (dove capita che non si accorgono di niente). Infine del ring – pur comprendendo la provocazione – c’è da dire che meglio non si potevano sintetizzare le stupidaggini precedenti. Si può dire che essa ne è la somma ideologica.
La verità e che la scherma non potrà mai essere uno sport popolare a mò del calcio, della pallacanestro, della boxe perché mentre per tutti gli sport il risultato è sempre più o meno facilmente comprensibile non altrettanto può dirsi per la tecnica che porta ad esso.
Mi spiego meglio: nel calcio la palla deve entrare in un determinato spazio e vince chi riesce a farlo più volte; nella boxe vince chi dà più cazzotti; e fin qui ci siamo perché nella scherma vince chi colpisce con un’arma più volte l’altro. Ma la differenza sta nella tecnica. Da una parte ci sono cose facili e visibili grossolanamente (che sò: la finta, il dribbling, la parata, il tunnel), dall’altra cose difficili da vedere (la cavazione in tempo, la circolata, il filo).
Allora cosa pensano queste menti lucide? Semplifichiamo la tecnica, riduciamo il tutto ad un gioco di due lampadine colorate. Questa è la strada più semplice ma non sempre la semplicità và d’accordo con l’intelligenza.
Cosa voglio dire con questo? Che la scherma sarà sempre uno sport per pochi, e che l’intelligenza non sta nel renderlo uguale agli altri bensì nel renderlo intelligentemente distante. E’ una scelta obbligata la nostra: non possiamo per andare incontro alla popolarità depauperarlo tecnicamente, il successo, ammesso che così si raggiunga, sarebbe un fuoco di paglia. Chi sogna un incontro di scherma in un palazzetto da 20.000 deve rendersi conto che non c’è bisogno di simili stravolgimenti che creerebbero addirittura un altro sport.
E’ necessario invece cercare di divulgare il nostro sport e farne conoscere i contenuti: pian piano, con certosina pazienza, fidando nell’intelligenza dell’interlocutore, non perdendo nulla della nostra eredità che non sia desueto (e Dio solo sa quanto in tal senso c’è già da eliminare).
“Chi pretende l’impossibile non ha voglia di ottenere nulla”; credo che quanto uno studioso italiano diceva nel settecento a proposito di velleitari rivoluzionari s’addica profondamente alle farneticazioni del “folle francese”.
Che qualcun – che può – provveda a fermarlo ed a toglierlo da quella sedia.



