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	<title>Remo Bassetti &#187; Ospiti</title>
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	<description>"Creati una situazione di attesa"</description>
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		<title>&#8220;Smettetela di litigare&#8221;</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

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Il pezzo di oggi è di Massimo Balducci (il suo intervento precedente qui).
Il nuovo slogan centrista si ricollega ad un buonismo che è molto radicato nella cultura italiana. Non molto diverso ad esempio il senso di un’opera come I Capuleti e I Montecchi di Vincenzo Bellini: la cui prima esecuzione avvenne l’11 marzo 1830, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.remobassetti.com/Blog/wp-content/uploads/2009/03/smetteteladilitigare.jpg"><img class="size-medium wp-image-885 aligncenter" title="smetteteladilitigare" src="http://www.remobassetti.com/Blog/wp-content/uploads/2009/03/smetteteladilitigare-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p><em>Il pezzo di oggi è di Massimo Balducci (il suo intervento precedente <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2008/12/12/il-peggiore-direttore-dorchestra-del-mondo/">qui</a>).</em></p>
<p>Il nuovo slogan centrista si ricollega ad un buonismo che è molto radicato nella cultura italiana. Non molto diverso ad esempio il senso di un’opera come I Capuleti e I Montecchi di Vincenzo Bellini: la cui prima esecuzione avvenne l’11 marzo 1830, e della quale è uscita da poco u<a href="http://www2.deutschegrammophon.com/special/?ID=bellini-capuleti">na nuova importante incisione della Deutsche Grammophon</a> con Anna Netrebko e l’Orchestra Filarmonica di Vienna.<br />
Si pensa ovviamente al trapianto della tragedia shakespereana; ma in realtà la storia dei due innamorati veronesi faceva già parte tradizione letteraria in Italia, mentre il capolavoro inglese era da noi ancora quasi sconosciuto. E ciò può in parte spiegare perché la versione di Bellini, belcantista supremo nella terra e nell’epoca del belcantismo, tolga a Romeo e Giulietta parecchi dei connotati marziali ed eroici che conosciamo: trasformandola in una sorta di cremosa elegia sull’amore sfortunato. Protagoniste sono entrambe voci femminili (la Netrebko è Giulietta, mentre Elina Garanca è travestita da Romeo), espediente certo non nuovo: anzi ai primi dell’Ottocento affidare il ruolo maschile ad un mezzosoprano era già in disuso, per cui la scelta di Bellini appare ancora più voluta ed appropriata (ma non ditelo a Ratzinger, eh).<br />
Dal punto di vista drammaturgico, tutto è molto semplificato ed efficace: e la differenza più significativa rispetto a Shakespeare è che qui il contesto storico non è quello delle signorie rivali, ma quello antecedente e più politico della lotta fra Guelfi (Capuleti) e Ghibellini (Montecchi). Una rivalità dunque non (solo) di sangue ma antropologica, ed in questo senso la dolcezza sprigionata dalla melodia belliniana è tutta un invito sublime a smetterla di litigare appunto: per cui fa apparire tanto più assurda, per contrasto, la tragedia della vicenda.</p>
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		<title>L&#8217;arte del Corrierino</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

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[Un nuovo contributo di Giulia Stok, che questa volta è andata a vedere la mostra in corso a Milano sul Corriere dei Piccoli]
D&#8217;altronde qui abitava il Folletto Bambilla Mangiarumori, non c’e da meravigliarsi se oggi sfilano uno accanto all’altro il signor Bonaventura e Coccobill, La Pimpa e il Signor Rossi. Siamo alla Rotonda della Besana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.remobassetti.com/Blog/wp-content/uploads/2009/02/corrierino.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-828" title="corrierino" src="http://www.remobassetti.com/Blog/wp-content/uploads/2009/02/corrierino-276x300.jpg" alt="" width="276" height="300" /></a></p>
<p><em>[Un nuovo contributo di <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2009/01/28/come-si-vive-in-una-citta-del-petrolio/">Giulia Stok</a>, che questa volta è andata a vedere la mostra in corso a Milano sul Corriere dei Piccoli]</em></p>
<p>D&#8217;altronde qui abitava il Folletto Bambilla Mangiarumori, non c’e da meravigliarsi se oggi sfilano uno accanto all’altro il signor Bonaventura e Coccobill, La Pimpa e il Signor Rossi. Siamo alla Rotonda della Besana, a Milano, luogo dall’aspetto adatto a far volare la fantasia, tanto che Roberto Piumini lo scelse come scenario per le avventure della strega omonima e del suo nipotino specializzato nel combattere l’inquinamento acustico. Negli ultimi anni la Rotonda ha ospitato affascinanti mostre di disegni e fumetti, di illustratori professionisti e di sorprendenti talenti: da quella del 2007 dedicata a Dino Buzzati, fino all’ultima su Bruno Munari, autore della serie di Cappuccetto Giallo.</p>
<p>Anche se di signor Bonaventura e colleghi non ricordate le storie, in qualche modo loro sono sicuramente entrati a far parte del vostro immaginario. Hanno vissuto per quasi un secolo tra le pagine del glorioso Corriere dei Piccoli, primo giornale in Italia a rivolgersi esclusivamente ai bambini, restato per decenni all’avanguardia per qualità di disegni e scrittura. Ai suoi racconti hanno contribuito Elsa Morante, Dino Buzzati, Rodari, Sergio Tofano, Altan, Bozzetto e Hugo Pratt. Il Corrierino ha chiuso nel 1998, vittima illustre delle crisi dell’editoria e chissà, delle Winx.</p>
<p>Oggi la mostra alla Rotonda della Besana ripercorre la sua storia, esponendo più di trecento tra tavole, bozze, disegni e vignette. Oltre al patrimonio iconografico, animano la scenografia pupazzi, marionette, giocattoli d’epoca ispirati a quei personaggi, e articoli tratti dai giornali dei grandi, per vedere come il <em>Corriere dei Piccoli</em> interpretava puntualmente la Storia. La parte più spettacolare è quella all’interno del buio tunnel: qui i grandi potranno apprezzare al meglio la bellezza dei tratti e dei colori nelle tavole retroilluminate, e i bambini emozionarsi nel bel mezzo di una sparatoria di Coccobill. Un bel viaggio nel Novecento, che commuove nonni e genitori, e avvicina i piccoli, cui sono dedicati laboratori e visite guidate, a un modello alternativo di intrattenimento. Rimasto finora senza degni eredi.</p>
<p>Mostra “Il Corriere dei Piccoli. Storie, fumetto e illustrazione per ragazzi”, Rotonda della Besana, Via Besana 12, Milano</p>
<p>Aperta tutti i giorni fino al 17 maggio dalle 9.30 alle 19.30, lunedì dalle 14.30, giovedì fino alle 22.30</p>
<p>Informazioni: <a href="www.fondazionecorriere.it">fondazionecorriere.it</a></p>
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		<title>Il testamento di vita (quarta parte)</title>
		<link>http://www.remobassetti.com/Blog/2009/02/24/il-testamento-di-vita-quarta-parte/</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[Etica e Bioetica]]></category>

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		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;ultima parte della relazione del notaio Giuseppe Di Transo, dove si affronta in particolare il nodo dell&#8217;efficacia del &#8220;testamento di vita&#8221; e si getta uno sguardo alle prospettive future. Chi vuole può recuperare le parti precedenti: Prima, Seconda e Terza.

8. Le &#8220;disposizioni anticipate di trattamento&#8221;
Una volta definiti natura giuridica, contenuto ed effetti del &#8220;consenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ecco l&#8217;ultima parte della relazione del notaio Giuseppe Di Transo, dove si affronta in particolare il nodo dell&#8217;efficacia del &#8220;testamento di vita&#8221; e si getta uno sguardo alle prospettive future. Chi vuole può recuperare le parti precedenti: <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2009/02/20/il-testamento-di-vita-prima-parte/">Prima</a>, <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2009/02/21/il-testamento-di-vita-seconda-parte/">Seconda</a> e <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2009/02/23/il-testamento-di-vita-terza-parte/">Terza</a>.<br />
</em></p>
<p><strong>8. Le &#8220;disposizioni anticipate di trattamento&#8221;</strong></p>
<p>Una volta definiti natura giuridica, contenuto ed effetti del &#8220;consenso informato&#8221;, è possibile affrontare direttamente l’argomento che ci occupa, quello dell’ammissibilità nel nostro ordinamento di un testamento di vita, ossia del consenso o del rifiuto ad un determinato trattamento medico espresso da un soggetto in via anticipata e da valere nel momento in cui egli non sia più in grado di esprimere la sua volontà.</p>
<p>Se infatti il “consenso informato” è la condizione legittimante dell trattamento medico, come vi si potrà sopperire quando il paziente non è in grado di fornirlo?</p>
<p>Anche su questo tema la recente sentenza della Cassazione è lucidissima e illuminante.</p>
<p>Il caso all’esame della Corte era quella di Eluana Englaro, una giovane donna che vive dal 1992 in stato vegetativo permanente a seguito di un terribile incidente automobilistico. Il padre, suo tutore, ha chiesto al Tribunale di Lecco, previa nomina di un curatore speciale, l’emanazione di un ordine di interruzione dell’alimentazione forzata. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che l’alimentazione forzata non richiede consenso e va comunque praticata, essendo un trattamento dovuto, e che in presenza di una situazione in cui la persona è incapace di intendere e di volere non vi è alcun profilo di autodeterminazione o di libertà da tutelare.</p>
<p>La Corte di Appello di Milano ha confermato nella sostanza la decisione del Tribunale, pur riconoscendo al rappresentante legale dell’incapace il diritto-dovere di esprimere il consenso informato alle terapie mediche ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c., e ritenendo ininfluenti perché troppo generiche le testimonianze di tre amiche dell’inferma che avevano riferito che ella aveva manifestato, in occasione di un altro incidente occorso ad un amico, di preferire la morte ad una situazione di coma permanente.</p>
<p>La Cassazione ha invece dato ragione al tutore-ricorrente, seguendo un ragionamento estremamente interessante:</p>
<p>- il consenso informato è legittimazione e fondamento del trattamento sanitario;</p>
<p>- il diritto all’autodeterminazione terapeutica non trova limiti anche se da esso deriva il sacrificio del bene vita;</p>
<p>- il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per eutanasia;</p>
<p>- al di fuori delle ipotesi di urgenza e di stato di necessità, nessuna terapia può essere iniziata o proseguita senza che si instauri il dualismo dei soggetti tra medico che informa e paziente che presta consenso o rifiuto; infatti, cessato lo stato di emergenza, viene meno la situazione eccezionale che legittima l’intervento del medico sulla base dei principi costituzionale di ispirazione solidaristica (che eccezionalmente consentono e impongono l’effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente anche al di fuori del sistema del consenso);</p>
<p>- se il paziente versa in stato di incapacità, legale o naturale, è necessario ricostruire la sua volontà, che può anche emergere da “dichiarazioni anticipate”, cui la sentenza fa espresso riferimento, ma che non ricorrono nel caso in esame;</p>
<p>- tutore o amministratore di sostegno sono sicuramente legittimati ad esprimere il consenso ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c. (“Il tutore ha la cura della persona”) e 404 e ss. c.c. (l’amministratore di sostegno è legittimato a compiere atti a tutela degli interessi anche di natura personale del beneficiario);</p>
<p>- l’art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 211 sulle sperimentazioni cliniche enuncia il principio che il consenso informato del legale rappresentante “deve rappresentare la presunta volontà del soggetto”.</p>
<p>Alla luce di questo ragionamento la Cassazione ha affermato che il tutore, investito di una funzione di diritto privato, ha il diritto-dovere di esprimere il consenso, ma non ha un potere incondizionato di disporre della salute della persona, anche se questa è in stato di totale e permanente incoscienza; il suo potere di rappresentanza incontra questi vincoli:</p>
<p>- egli deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace, e</p>
<p>- deve decidere non “al posto” dell’incapace, né “per” l’incapace”, ma “con” l’incapace, ricostruendo la volontà del paziente incosciente tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, o desumendoli dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai valori di riferimento, dalle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.</p>
<p>L’indicazione di questi vincoli nella sentenza ci aiuta a non dimenticare che la materia non è sottratta a giudizi di valore. Si legge infatti: “la decisione del giudice, dato il coinvolgimento dei diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto quando:</p>
<p>- la condizione di stato vegetativo sia irreversibile;</p>
<p>- l’istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, etc..”</p>
<p>I principi enunciati nella sentenza seguono l’orientamento già espresso dalla migliore dottrina, ma gli conferiscono un vigore tale che gli stessi non potranno ora più essere disattesi. Il consenso o il rifiuto di un determinato trattamento a futura memoria e l’indicazione &#8211; a tal fine &#8211; delle proprie scelte di vita, rappresentano atti di sicuro valore giuridico, tanto che la Cassazione si duole che nel caso di specie non se ne disponga.</p>
<p>Il testamento di vita ha quindi sicura cittadinanza nel nostro ordinamento.</p>
<p>Trova il suo fondamento nel principio del “consenso informato”, e quindi nella legittimità di un atto che possa consentire di esprimere la propria volontà anche con riferimento a un momento di futura incapacità. E’ quindi legittima manifestazione della libertà individuale, non vietato da alcuna norma, ed anzi espressamente menzionato nella Convenzione di Oviedo.</p>
<p>L’ammissibilità delle disposizioni anticipate di trattamento va rintracciata anche, a livello costituzionale, nel collegamento tra il disposto degli artt. 32 e 3 della Costituzione. Una volta riconosciuto il rango costituzionale del diritto all&#8217;autodeterminazione e alla manifestazione di consenso al trattamento medico, risulterebbe violato il principio di uguaglianza se non si riconoscesse validità ad atti giuridici che consentano di manifestare il consenso in via anticipata; altrimenti il diritto alla scelta sarebbe consentito solo alle persone capaci e negato a quelle che invece, nel momento della necessità, versino in condizione di incapacità naturale.</p>
<p>Alla luce degli argomenti che si sono venuti sviluppando, si può provare a dare una definizione può precisa del “testamento di vita”, come quell’atto che abbia le seguenti caratteristiche:</p>
<p>- l’atto deve contenere una manifestazione di volontà relativa al consenso, ma più spesso (quasi sempre) al rifiuto, di un trattamento medico specificamente determinato;</p>
<p>- il consenso o il rifiuto deve essere relativo a trattamenti di malati terminali;</p>
<p>- l&#8217;atto è necessariamente unilaterale e gratuito (ma non è escluso che venga sottoscritto anche da altre persone, ad esempio da un medico che confermi e dettagli le informazioni fornite);</p>
<p>- l&#8217;atto è naturalmente e irrinunciabilmente revocabile;</p>
<p>- l&#8217;atto può prevedere (come vedremo meglio appresso) la nomina di un fiduciario delegato ad esprimere il consenso o il rifiuto del trattamento a nome e per conto del disponente;</p>
<p>- l&#8217;atto è destinato a produrre i suoi effetti solo per l&#8217;ipotesi in cui, occorrendo la necessità di acquisire il consenso dell&#8217;interessato, questi si trovi in condizione di non poter esprimere la sua volontà: è quindi un atto naturalmente e necessariamente condizionato a tale evento, e al di fuori di tale circostanza non produce alcun effetto.</p>
<p>Resta fuori dalla materia del testamento di vita, pur presentando con questa affinità di argomenti, quella relativa ad atti che manifestino consenso a trattamenti diversi da quelli terminali o comunque con caratteristiche diverse da quelle innanzi delineate.</p>
<p><span id="more-821"></span><br />
<strong>9. La &#8220;nomina del fiduciario&#8221;</strong></p>
<p>La Suprema Corte non si è espressamente pronunciata sul l’ammissibilità della nomina di un fiduciario. Se però non si vuole contraddire quanto si è venuto fin qui esponendo, non può sussistere alcun dubbio in merito.</p>
<p>Con la nomina del fiduciario il disponente conferisce ad un altro soggetto il potere di esprimere a suo nome e per suo conto il consenso o il rifiuto a un trattamento medico per l’ipotesi in cui si renda necessario prestarlo in un momento in cui egli non sia capace di intendere. In tal modo al testamento di vita si assicura maggiore elasticità, svincolandolo da una formulazione rigida, e individuando nel fiduciario il soggetto in grado di esprimersi in luogo del disponente in considerazione della conoscenza che egli ha delle convinzioni del disponente. Al fiduciario competerà quindi di essere l’interlocutore del medico, di ricevere le informazioni del caso, di valutare la situazione, di esprimere il consenso o il rifiuto.</p>
<p>Se, come ribadito dalla Cassazione, il nostro ordinamento prevede la rappresentanza legale anche in ordine all’espressione del consenso informato per i trattamenti terapeutici, non vi è alcuna ragione per escludere la rappresentanza volontaria, di cui quella legale rappresenta soltanto un surrogato. Il carattere personalissimo del diritto alla salute non esclude la rappresentanza, ma non consente che essa venga esercitata se non nei limiti ribaditi in quella sentenza, cioè come ricostruzione della effettiva volontà del disponente formulata dal fiduciario in relazione alla situazione venutasi a creare.</p>
<p>Non v’è dubbio che la figura giuridica cui fare riferimento è quella del mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.). Il mandato ha natura contrattuale; nel nostro caso si tratterà di una proposta di mandato, che il “fiduciario” potrà accettare, anche di fatto, nel momento in cui si renderà necessario.</p>
<p>Non vi è dubbio che con l’accettazione il “fiduciario” mandatario assume nei confronti del mandante (ed eventualmente dei suoi eredi) le responsabilità previste dalla legge per la corretta esecuzione del mandato.</p>
<p>Per la particolarità del suo oggetto, la nomina del fiduciario dovrà avere particolari clausole, peraltro non incompatibili con la natura del mandato:</p>
<p>- la sua efficacia è condizionata alla circostanza che il mandante versi in stato di incapacità naturale, figura espressamente riconosciuta in altri ordinamenti; non è di impedimento la circostanza che l’art. 1722, comma 1°, n.4, c.c. preveda come causa di estinzione del mandato l’interdizione o l’inabilitazione del mandante, sia perché qui si parla di incapacità naturale e non di incapacità legale, sia perché è opinione pacifica che la norma sia derogabile e che quindi si possa pattuire che il mandato non si estingua nonostante la sopravvenuta incapacità legale del mandante;</p>
<p>- il mandato sarà necessariamente revocabile e, in deroga alla disciplina generale dell’art. 1723, comma 1, c.c., non potrà esserne pattuita l’irrevocabilità;</p>
<p>- il mandato sarà necessariamente unipersonale, non essendo ipotizzabile un mandato conferito in forma collettiva congiuntamente da più soggetti; è invece possibile un mandato conferito congiuntamente a più soggetti, in forma tra loro congiunta o disgiunta, o anche in forma successiva (ossia con sostituzione tra di loro);</p>
<p>- non si potrà trattare di un mandato “in bianco”, rimesso al mero arbitrio del mandatario, ma dovrà contenere indicazioni di massima sulle scelte e sulle intenzioni del disponente..</p>
<p>Il fiduciario-mandatario dovrà esprimere il consenso o il rifiuto nel rispetto delle istruzioni ricevute dal mandante, e nella maniera più coerente con il suo modo di pensare; non è però un nuncius, perché non si limita a riportare una volontà già formata e immodificabile.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni che precedono di può prospettare una soluzione coerente per la prassi per la quale, in caso di impossibilità del paziente ad esprimere il consenso, questo viene richiesto ai parenti più prossimi. In capo ai parenti non è certo configurabile un potere decisionale autonomo; se questa prassi ha un senso, è perché ai parenti viene riconosciuta una funzione assimilabile a quella del gestore di affari (art. 2028 c.c.) e quindi riconducibile alla figura della rappresentanza, fondata sulla presunzione che essi conoscano meglio di chiunque altro quale sarebbe la volontà del paziente; la loro dichiarazione può in tal modo intendersi imputabile al paziente stesso come se provenisse da lui.<br />
<strong>10. Il problema dell&#8217;efficacia del &#8220;testamento di vita&#8221;</strong></p>
<p>In conclusione: il &#8220;testamento di vita&#8221;, sia nella forma delle &#8220;disposizioni anticipate di trattamento&#8221; che in quella della &#8220;nomina del fiduciario&#8221;, non è in contrasto col diritto vigente.</p>
<p>Per l’atto vige il principio generale della libertà di forma; il testamento di vita potrà quindi essere espresso in qualsiasi forma, non essendo neanche necessaria quella scritta, peraltro sicuramente raccomandabile ai fini della prova.</p>
<p>Se quest’atto è ammissibile e lecito, può anche essere ricevuto dal notaio. A questa conclusione è giunto anche il Consiglio Nazionale del Notariato con la delibera assunta il 23 giugno 2006. L&#8217;intervento del notaio, anzi, può dare al testamento di vita un vero e proprio valore aggiunto. L&#8217;atto di notaio dà certezza, coperta da pubblica fede, sull&#8217;identificazione della parte e sulla data della formazione dell&#8217;atto; dà anche certezza della provenienza della dichiarazione resa nell&#8217;atto dall&#8217;interessato e del suo contenuto. L&#8217;atto pubblico consente anche di formalizzare la volontà di chi non sa o non può firmare. Forma oggetto dell&#8217;attività del notaio anche l&#8217;accertamento della capacità della parte, in maniera &#8211; certo &#8211; empirica e non tecnica, ma sufficiente a rassicurare ragionevolmente chi dovrà prendere in esame il documento. Infine il notariato possiede una struttura che sarebbe certamente in grado di assicurare la conservazione del documento e la gestione dei relativi dati; il Consiglio Nazionale del Notariato si è dichiarato disponibile a provvedere, con costi a proprio carico, all’istituzione e alla conservazione di un Registro Generale dei Testamenti di Vita, che potrebbe garantire in ogni momento la reperibilità del documento.</p>
<p>Le &#8220;disposizioni anticipate di trattamento&#8221;, così come il consenso o rifiuto espressi da fiduciario, hanno la stessa natura giuridica del &#8220;consenso informato&#8221; espresso dal paziente, e pertanto sono ammissibili entro gli stessi limiti. Non possono quindi violare i limiti previsti dall’art. 5 c.c. per gli atti di disposizione del corpo; non possono neanche riguardare una prestazione di eutanasia. Devono anche possedere gli stessi requisiti che la giurisprudenza e la dottrina ritengono necessari per la validità del consenso contestuale; il consenso, si è detto, deve essere personale, consapevole, specifico, attuale e revocabile nel tempo.</p>
<p>La personalità è assicurata sempre che risulti documentato che il soggetto è l&#8217;autore della dichiarazione. Ovviamente deve considerarsi personale anche il consenso manifestato dal fiduciario validamente nominato, in quanto direttamente imputabile al disponente.</p>
<p>La consapevolezza è legata al tema dell&#8217;informazione. È quindi opportuno che il testamento di vita contenga le indicazioni idonee a rendere manifeste le informazioni di cui l&#8217;interessato è in possesso; in mancanza il medico potrebbe ritenere il consenso non validamente formato e quindi rifiutare di prenderlo in considerazione. In presenza della nomina di un fiduciario, sarà suo compito acquisire le informazioni sullo stato clinico, sulle scelte diagnostiche o sulle nuove soluzioni mediche, prendendo autonome decisioni, nel rispetto delle intenzioni e degli orientamenti manifestati dal disponente.</p>
<p>Sulla specificità valgono considerazioni analoghe a quelle ora esposte. Gli interventi sanitari sono spesso composti da molteplici atti medici, che devono essere singolarmente accettati dal paziente; anche sotto tale profilo l’intervento del fiduciario potrà essere prezioso per affrontare l’evolversi delle situazioni.</p>
<p>Il requisito dell&#8217;attualità viene talvolta indicato come quello rispetto al quale il testamento di vita può sembrare più debole, potendo intercorrere anche molto tempo tra il momento in cui il testamento è formato e quello in cui deve essere utilizzato. L&#8217;obiezione però è poco convincente. L&#8217;attualità del volere è legittimamente presunta in presenza dell&#8217;ultima volontà formalmente manifestata, analogamente a quanto avviene per gli atti di ultima volontà.</p>
<p>Nessun dubbio poi sulla revocabilità. L&#8217;interessato potrà in ogni momento revocare o modificare le sue dichiarazioni, e dovrà ammettersi anche una revoca implicita desumibile dall&#8217;adozione di comportamenti successivi incompatibili con le dichiarazioni contenute nel testamento di vita.</p>
<p>Anche per l&#8217;efficacia vale quanto detto in precedenza per il &#8220;consenso informato&#8221;: il medico non potrà non tenerne conto, ma non è spogliato di ogni giudizio e responsabilità nelle decisioni che andrà ad adottare.</p>
<p>Non ci si può nascondere che in presenza di un consenso non contestuale il medico potrà avere più cautela nel valutare la volontà del paziente; egli potrà infatti ragionevolmente dubitare che il consenso possa essersi formato alla luce di una informazione incompleta o non corrispondente alla situazione venutasi poi a creare, o che il tempo intercorso dopo la sottoscrizione del testamento di vita possa aver portato dei cambiamenti nelle convinzioni del disponente. D’altra parte è di tutta evidenza che per i medici il testamento di vita può costituire uno strumento di fondamentale importanza, non solo per sottrarsi ad azioni di responsabilità, ma soprattutto per affrontare le situazioni con animo più sereno.</p>
<p><strong>11. Conclusioni e prospettive future</strong></p>
<p>In conclusione: pur in assenza di una legge che regoli la materia, agli studiosi più attenti non era sfuggita la possibilità di ricostruire nell’ambito dei principi costituzionali e del quadro normativo una ragionevole disciplina del testamento di vita. Questa tesi diventa ora l’orientamento della Suprema Corte, e riceve quindi un riconoscimento espresso che non si potrà più ignorare.</p>
<p>In questo contesto ai professionisti che operano nell’ambito della consulenza giuridica spetta sempre più il ruolo di contribuire alla diffusione di un’informazione corretta per assicurare a tutti la tutela del diritto all&#8217;integrità della salute e all’autodeterminazione, collaborando alla redazione di documenti quanto più possibile conformi a diritto e quindi idonei a porre in essere le condizioni per far rispettare le volontà del disponente. Avvocati e notai, anche in questo campo, sono chiamati a svolgere il loro ruolo di testimoni non passivi del loro tempo, di attori protagonisti sulla scena giuridica, mettendo a servizio della collettività il contributo del loro sapere.</p>
<p>Diritto all&#8217;autodeterminazione e difesa della vita possono essere valori non coincidenti, o addirittura contrapposti. Il conflitto che viene a configurarsi può assumere una coloritura ideologica. Credo però che si debba fare ogni sforzo perché prevalga un approccio sereno ad una materia così complessa e delicata e che tocca corde di tanta umanità. Sarebbe un grave errore considerare che la tutela dei due valori sia espressione di ideologie antagoniste, di culture e dogmi contrapposti, l&#8217;uno laico e l&#8217;altro religioso. Il valore della difesa della vita è patrimonio comune di tutta la nostra cultura, e anche chi si batte a favore di un più ampio riconoscimento del potere di autodeterminazione non lo fa certo in dispregio della vita, che è cara a tutti. Questi valori ci devono unire, non dividere; specialmente in una fase storica in cui forte (e devastante) è la tentazione ad usare invece le &#8220;fedi&#8221; come elementi di divisione, di esclusione e di conflitto.</p>
<p>Quando non vi è più speranza di guarigione e le sofferenze sono insopportabili, o la vita è ridotta ad uno stato vegetativo, il diritto deve saper mostrare il suo volto mite e avere rispetto per le non facili scelte individuali.</p>
<p>Infine qualche considerazione sull’evoluzione che, più o meno consapevolmente, sta subendo il nostro sistema giuridico.</p>
<p>Il legislatore non ha fin qui regolamentato la nostra materia. I numerosi disegni di legge presentati nella scorsa legislatura si sono arenati. Di una legge si sente la mancanza, ma, se è vero che è meglio una buona legge piuttosto che nessuna legge, è anche vero che è meglio nessuna legge che una legge cattiva.</p>
<p>La disciplina del testamento di vita quale emerge dalla ricostruzione che si è qui esposta è il risultato del faticoso lavoro di giuristi di larghe vedute e di giudici coraggiosi, con qualche modesto occasionale contributo di un legislatore un po’ distratto e un po’ maldestro.</p>
<p>Il diritto all’autodeterminazione così come lo si è venuto ricostruendo rappresenta però anche l’espressione dell’incalzante giurisprudenzializzazione del nostro ordinamento; effetto di una pluralità di fattori, che vanno dalla carenza e dalla debolezza della produzione legislativa alla graduale contaminazione con i sistemi di common law. Nella nostra materia il diritto giurisprudenziale può fornire soluzioni più efficaci, perché è ovviamente più elastico e dotato di più ammortizzatori.</p>
<p>Ma il diritto all’autodeterminazione trova il suo riconoscimento, dottrinale e giurisprudenziale, non solo (non tanto) nel nostro ordinamento nazionale. Non basta più neanche l’ancoraggio alla Costituzione. Il fondamento ormai viene concordemente ritrovato con il robusto ausilio di norme contenute in trattati internazionali o vigenti in altri paesi, europei ed extraeuropei. Anche la giurisprudenza fa ampio ricorso a tali norme e alle decisioni di giudici stranieri; la sentenza della Cassazione tante volte qui richiamata (Cass. n. 21748/2007) non esita a fare riferimento anche a sentenze di corte americane, tedesche e inglesi, e conclude, a supporto delle conclusioni cui giunge: “Questa attenzione alle peculiari circostanze del caso concreto è costante nelle decisioni adottate in altri ordinamenti”.</p>
<p>La verità è che per i diritti fondamentali si va affermando un diritto sopranazionale, per effetto, ma anche al di là, dei trattati internazionali, che va assumendo una sua propria forza e coerenza, conformando i singoli ordinamenti nazionali. Questo processo sta silenziosamente modificando il sistema delle fonti e del diritto vivente.</p>
<p>Forse è alle porte un diritto nuovo, che saprà meglio tutelare vecchi e nuovi diritti.</p>
<p>Raccogliamo allora con ottimismo il messaggio positivo che viene da questo processo: forse la globalizzazione dei diritti fondamentali ci salverà.</p>
<p><em>[4. fine]</em></p>
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		<title>Il testamento di vita (terza parte)</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Etica e Bioetica]]></category>

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		<description><![CDATA[Terza e penultima parte della relazione di Giuseppe Di Transo al Convegno &#8220;Bioetica e Diritti&#8221;: si continua a parlare del consenso informato, arrivando poi a trattare del caso Welby. Il resto dell&#8217;intervento si trova qui e qui.

5. I profili di responsabilità del medico e gli effetti del &#8220;consenso informato&#8221; e del &#8220;rifiuto&#8221;
Se &#8211; come detto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Terza e penultima parte della relazione di Giuseppe Di Transo al Convegno &#8220;Bioetica e Diritti&#8221;: si continua a parlare del consenso informato, arrivando poi a trattare del caso Welby. Il resto dell&#8217;intervento si trova <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2009/02/20/il-testamento-di-vita-prima-parte/">qui</a> e <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2009/02/21/il-testamento-di-vita-seconda-parte/">qui</a>.<br />
</em></p>
<p><em><strong>5. I profili di responsabilità del medico e gli effetti del &#8220;consenso informato&#8221; e del &#8220;rifiuto&#8221;</strong></em></p>
<p>Se &#8211; come detto &#8211; la responsabilità del medico va inquadrata nell&#8217;ambito della responsabilità contrattuale, è peraltro evidente che anche per ricostruire la posizione del medico lo schema del rapporto contrattuale è insufficiente. Egli infatti non è solo l&#8217;altra parte del contratto, ma è egli stesso strumento e portatore di un diverso e distinto valore costituzionale, quello della difesa della vita e della salute.</p>
<p>Il medico è portatore di un sapere scientifico, e solo in quest’ambito può operare sul paziente; perciò al medico non può essere chiesta alcuna prestazione che egli non sia convinto di dover effettuare nel corretto esercizio dell&#8217;arte medica. Su di lui medico incombe anche il rischio di responsabiltà penale, in cui egli incorre nell&#8217;ipotesi in cui provochi al paziente lesioni personali o &#8211; addirittura &#8211; la morte.</p>
<p>Medico e paziente sono quindi portatori di posizioni e di diritti o funzioni diversi, che possono anche essere contrapposti, quando non riescono a comporsi in quella che si è qualificata l’&#8221;alleanza terapeutica&#8221;. È quanto si manifesta ogni volta che il paziente rifiuta un trattamento che potrebbe salvargli la vita.</p>
<p>Emblematica è la questione delle trasfusioni di sangue, alle quali per motivi religiosi sono contrari i testimoni di Geova. Nei confronti di questi pazienti il medico si trova (può trovarsi) a dover scegliere tra il rispetto della loro volontà e il dovere di sottrarli al pericolo di morte sicura. Una sentenza del Pretore di Roma (Pret. Roma 3 aprile 1997) ha escluso il delitto di omicidio colposo a carico dei medici di un ospedale che, avendo in cura un testimone di Geova gravemente anemizzato, non avevano praticato la trasfusione di sangue necessaria a conservarlo in vita per rispettarne la espressa volontà contraria.</p>
<p>Non contraddice quest’impostazione un’altra recente sentenza (Cass. 21 febbraio 2007 n. 4211) che ha respinto il ricorso per risarcimento del danno proposto da un testimone di Geova che, nel corso di un intervento chirurgico, per l’aggravarsi dell’emorraggia, era stato sottoposto a trasfusione di sangue nonostante il rifiuto manifestato al momento del ricovero; la tesi del medico, accolta dai giudici, era che, di fronte a un peggioramento imprevisto e imprevedibile delle condizioni del paziente e nel concorso di circostanze impeditive della verifica effettiva della persistenza del dissenso del paziente, poteva ritenersi certo o altamente probabile che esso non sia più valido e praticare conseguentemente la terapia già rifiutata, ove la stessa sia indispensabile per salvare la vita del paziente.</p>
<p>La questione deve intendersi ormai definitivamente risolta nel senso che la scelta personale prevale anche sulla difesa della vita, dopo l’ultima sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 21748/2007 cit.); questa ha enunciato il principio che “deve escludersi che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio della vita.” La sentenza ha anche tracciato con chiarezza la linea di confine tra rifiuto di terapia ed eutanasia, affermando che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto un atteggiamento di scelta da parte del malato che la malattia segua il suo corso naturale.”</p>
<p>Ciò nonostante, il medico non è spogliato di ogni giudizio; è a lui, infatti, che compete la dedizione sulla terapia (spettando al paziente solo il rifiuto), come pure la valutazione caso per caso della validità e della congruità del consenso (o del rifiuto).</p>
<p><em><strong>6. Il caso Welby</strong></em></p>
<p>Con riferimento alle terapie che interessano i malati terminali, e che sono quelle più immediatamente interessate dalla materia del testamento di vita, si discute se possano essere legittimamente oggetto di rifiuto i trattamenti relativi all&#8217;idratazione, all&#8217;alimentazione e alla ventilazione artificiali. Anche su questo argomento la recente sentenza della Cassazione ha portato chiarezza, enunciando a chiare lettere il principio, accettato da tutta la comunità scientifica mondiale, che si è in presenza di trattamenti medici, che come tali richiedono il consenso e possono essere oggetto di rifiuto.</p>
<p>Non bisogna comunque dimenticare che l&#8217;accanimento terapeutico è già espressamente vietato dal Codice Deontologico dei Medici, e che quindi per i trattamenti che possano ricondursi in questa categoria non si pone un problema di &#8220;rifiuto&#8221; da parte del paziente, non essendo consentito al medico di praticarli; peraltro non ci si può nascondere che nel caso concreto può essere difficile decidere se si sia o meno in presenza di “accanimento terapeutico”.</p>
<p>Sono queste difficoltà che sono emersei non molto tempo fa nel &#8220;caso Welby&#8221;.</p>
<p>Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare e incapace ormai da molto tempo di compiere qualsiasi movimento, versando in uno stato di malattia irreversibilmente terminale, ma in condizioni di capacità e di coscienza aveva manifestato al medico la volontà che venisse sospesa la terapia di sostentamento in atto e di ricevere assistenza solamente nei limiti in cui fosse necessario per lenire le sofferenze fisiche; qui non si era in presenza di un testamento di vita, ma di un rifiuto di consenso esplicitamente espresso. Egli quindi ha presentato ricorso al Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., asserendo che la sua volontà era chiaramente formulata e frutto di una completa informazione, e chiedendo un provvedimento di urgenza col quale, riconosciuto il suo diritto ad autodeterminarsi e quindi a manifestare il proprio consenso o rifiuto ai singoli trattamenti, si autorizzasse il medico a procedere sotto &#8220;sedazione terminale&#8221; al distacco dell’apparecchio di ventilazione che lo manteneva in vita.</p>
<p>Il Tribunale (Trib. Roma Sez. I 16 novembre 2006) ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo il rango costituzionale del diritto all’autodeterminazione del paziente, il giudice rilevava che l’ordinamento non prevede una disciplina specifica sull’orientamento del rapporto medico-paziente e sulla condotta del medico ai fini dell’attuazione pratica del principio nella fase finale della vita umana, quando la richiesta riguarda il rifiuto o l’interruzione di trattamenti medici essenziali di mantenimento in vita. Per la tutela della dignità della persona deve intendersi vietata ogni forma di accanimento terapeutico, ma l’attuazione del diritto del paziente passa attraverso l’incertezza e la discrezionalità nella definizione di concetti quali la dignità della vita, che, in assenza di una norma di legge, il giudice non può riempire neppure usando i criteri interpretativi del ricorso all’analogia o ai principi generali. Il medico quindi, per effetto del rifiuto del trattamento, ha il dovere di sospenderlo, ma subito dopo, per impedire il pericolo della morte del paziente, dovrebbe sentire il dovere di riattivarlo: Da questo dovere potrebbe essere sottratto solo se si convincesse di essere in presenza di un’ipotesi di accanimento terapeutico: ma su questa valutazione il giudice non ha ritenuto di poter esprimere il suo giudizio.</p>
<p>La conclusione, secondo il Tribunale di Roma, era che il diritto all’autodeterminazione è riconosciuto dall’ordinamento, ma non può dirsi effettivo e tutelato in mancanza di una norma che ne sottragga l’attuazione allo spontaneo adempimento del medico e ne preveda la possibilità di realizzazione coattiva.</p>
<p>Il giudizio penale a carico del medico, Mario Riccio, che aveva staccato la spina, indagato per omicidio del consenziente, si è concluso con l’assoluzione; il gup del Tribunale di Roma Zaira Secchi ha invocato l`art. 51 c.p., ritenendo che il medico avesse agito nell’adempimento di un dovere.</p>
<p><em><strong>7. Il “consenso informato” alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali</strong></em></p>
<p>Riepilogando, dall’esame della normativa vigente, alla luce dell’indirizzo assunto dalla Cassazione, emerge che il consenso o il rifiuto, pur non determinando la costituzione di un rapporto obbligatorio, di una fattispecie diritto-dovere, sono essenziali per la qualificazione della prestazione del medico.</p>
<p>Quanto al rifiuto, il medico può legittimamente legittimamente disattendere la volontà espressa dal paziente solo se ha ragionevoli motivi per ritenere che questa non si sia validamente formata (per difetto di informazione, per la mancata conoscenza dell’evoluzione della situazione o per qualsiasi altro motivo), se cioè quello che ha di fronte non è un valido “rifiuto informato”. In ogni altro caso dovrà ottemperarvi, anche se ciò comporta per il paziente il rischio della vita o addirittura la morte sicura.</p>
<p>Restano fuori dalla sfera del &#8220;consenso informato&#8221; le ipotesi in cui il medico si trovi nell’impossibilità di raccogliere il consenso perché il paziente versa in condizioni talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un intervento immediato e indifferibile. In questo caso il medico opera in stato di necessità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del Codice di Deontologia Medica, ed è esonerato da responsabilità penale ai sensi dell’art. 54 c.p.: &#8220;Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.&#8221; Ma, come ha chiarito la Suprema Corte (Cass. n. 21748/2007 cit.), al di fuori di quelle situazioni di urgenza, e superato lo stato di necessità, riprende subito piena tutela l’istanza personalistica alla base del consenso informato e il principio che impone di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare di diagnosi e terapie e paziente che presta il consenso.</p>
<p>In sintesi: il paziente non può pretendere un determinato trattamento medico, ma può sempre impedirlo.</p>
<p><em>[3.continua]</em></p>
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		<title>Il testamento di vita (seconda parte)</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:24:48 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Etica e Bioetica]]></category>

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		<description><![CDATA[Continua l&#8217;intervento del notaio Giuseppe Di Transo, iniziato ieri.
Il  &#8220;consenso informato&#8221;
Da questo quadro normativo,  complesso e variegato, emerge con chiarezza che l’ordinamento riconosce  espressamente dignità e valore giuridico al consenso prestato dal paziente  al trattamento medico quale espressione del principio personalistico.  Il diritto alla vita è essenziale, ed è indisponibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Continua l&#8217;intervento del notaio Giuseppe Di Transo, iniziato <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/2009/02/20/il-testamento-di-vita-prima-parte/">ieri</a>.</em></p>
<p><strong><em>Il  &#8220;consenso informato&#8221;</em></strong></p>
<p>Da questo quadro normativo,  complesso e variegato, emerge con chiarezza che l’ordinamento riconosce  espressamente dignità e valore giuridico al consenso prestato dal paziente  al trattamento medico quale espressione del principio personalistico.  Il diritto alla vita è essenziale, ed è indisponibile e irrinunciabile,  ma indisponibilità e irrinunciabilità sono garantiti a tutela della  persona che ne è titolare, e non di un interesse altrui o superiore,  pubblico o collettivo.<br />
Per definire la natura  dell’atto con cui si presta (o si nega) il consenso al trattamento  è indispensabile spendere qualche parola sulla natura del rapporto  medico-paziente, del quale dottrina e giurisprudenza si sono occupate  in relazione alla qualificazione della responsabilità del medico.<br />
Al riguardo si è ormai  concordi nell’attribuire natura contrattuale alla responsabilità  del medico e della struttura (ente pubblico o privato) in cui egli opera.  La contraria tesi della natura extracontrattuale della responsabilità,  in passato avanzata (almeno per il medico dipendente di struttura sanitaria),  è insoddisfacente: per rendersene conto basta riflettere sul fatto  che essa porterebbe a considerare il danno eventualmente causato dal  medico come una violazione del generale divieto di <em>neminem ledere</em>,  laddove è del tutto evidente che esso non può non essere non essere  inquadrato nell’ambito dello specifico obbligo giuridico, di natura  (inevitabilmente) contrattuale, di eseguire correttamente la prestazione  professionale nei confronti del paziente.<br />
Il rapporto medico-paziente  ha quindi <strong>natura contrattuale</strong>. Il contratto medico-paziente si  conclude, nella sua forma più semplice e frequente, per fatti concludenti  nel momento dell&#8217;accettazione del paziente nell&#8217;ambito della struttura  ospedaliera. È un rapporto contrattuale di fatto, da cui nascono obblighi  a carico di una sola parte (il medico), senza (necessariamente) controprestazione  a carico del paziente (Cass. 13 aprile 2007 n. 8826, Cass. 19 aprile  2006 n. 9085).<br />
Il consenso che instaura  il rapporto contrattuale medico-paziente è però cosa distinta dal  consenso al singolo trattamento, che viene prestato nell’ambito di  un rapporto già costituito e a seguito dell’informazione fornita  al paziente.<br />
Siamo quindi in presenza  di una fattispecie che si perfeziona per fasi successive:</p>
<p>- il paziente viene accettato    e si instaura il rapporto contrattuale;<br />
- il medico esegue la diagnosi    e informa il paziente sui trattamenti che intende adottare;<br />
- il paziente presta il &#8220;consenso    informato&#8221; (eventualmente scegliendo tra le varie terapie proposte);<br />
- il medico pratica il trattamento    su cui ha ottenuto il consenso.</p>
<p>L’informazione fornita  dal medico deve essere completa e deve riguardare la portata della terapia,  le relative difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi.<br />
La legittimità dell’attività  del medico si incardina nel consenso informato del paziente, al punto  che la giurisprudenza ha enunciato il principio che, se questo manca  del tutto o non è stato validamente acquisito, l’operato del medico  deve considerarsi &#8220;atto illecito&#8221;, che, ai sensi dell’art.  2043 c.c., può dare diritto al risarcimento del danno anche a prescindere  dall’esito dell’intervento o dall’accertamento di un comportamento  colpevole (Trib. Milano 29 marzo 2005, Cass. 14 marzo 2006 n. 5444).</p>
<p>La natura contrattuale  del rapporto, quindi, non ci fornisce la chiave per risolvere il quesito  sulla qualificazione giuridica del &#8220;<strong>consenso informato</strong>&#8220;,  che rispetto al contratto conserva la sua autonomia. L’atto è comunque  destinato ad un interlocutore particolare e specificamente individuato,  l’altra parte di quel contratto, il medico curante. Anzi il consenso  o il rifiuto, pur essendo atti unilaterali e unipersonali, non costituiscono  espressione di iniziativa del paziente; il paziente non manifesta il  suo consenso in maniera autonoma, né può pretendere dal medico un  determinato trattamento clinico, ma esprime la sua volontà con riferimento  a un trattamento deciso e suggerito dal medico.</p>
<p>Dobbiamo quindi concludere  nel senso che esso costituisce un <strong>atto giuridico unilaterale</strong>,  destinato a produrre effetti in relazione alla legittimità del trattamento  medico e alla responsabilità dell&#8217;operatore. Non ha natura negoziale  perché non è destinato a produrre effetti giuridici conformabili sulla  volontà del disponente. È sicuramente destinato ad incidere sul regime  di responsabilità del medico, anche su quella penale (ai sensi dell’art.  50 c.p.: &#8220;<em>consenso dell’avente diritto</em>&#8220;), ma sarebbe  assolutamente riduttivo e inadeguato inquadrarne in questo profilo la  natura giuridica, come se fosse un atto di esonero o di limitazione  di responsabilità, una sorta di dichiarazione liberatoria, o anche  un atto di rinunzia alla pretesa risarcitoria nei confronti del medico;  è invece un atto che costituisce l’<strong>esplicazione del diritto costituzionale  all’autodeterminazione sulle decisioni che riguardano il proprio corpo  e la propria salute</strong>.</p>
<p>Resta da dire che per  evidenti ragioni di simmetria, al <strong>rifiuto</strong> non può non riconoscersi  identica natura giuridica; non va però sottaciuto che il rifiuto presenta  problemi assai maggiori perché pone il paziente in una posizione antagonista  rispetto al medico.<br />
Il consenso, poi, è  sempre e necessariamente revocabile, e quindi, se riferito ad un trattamento  destinato a protrarsi nel tempo o addirittura cronico, può sempre trasfrormarsi  in un rifiuto successivo.</p>
<p><br/><br />
4. <strong><em>Caratteri e  limiti del &#8220;consenso informato&#8221; e del &#8220;rifiuto&#8221;</em></strong></p>
<p>L’atto con cui si presta  il consenso al trattamento, ovviamente, quanto al <strong>contenuto</strong>,  non deve essere contrario alla legge.<br />
Sarebbe pertanto comunque  nullo perché in violazione del disposto dell’art. 5 c.c. (quand’anche  fosse ipotizzabile, e quindi quand’anche il medico lo richiedesse)  un consenso che vada a concretizzare un atto di disposizione del proprio  corpo che cagioni una diminuzione permanente dell&#8217;integrità fisica  o sia altrimenti contrario alla legge, all&#8217;ordine pubblico o al buon  costume. È qui appena il caso  di ricordare che l’omicidio del consenziente costituisce un reato  (art. 579<strong> </strong>c.p.).<br />
Non sono prescritti requisiti  di <strong>forma</strong>, e quindi il consenso può essere espresso liberamente,  anche se si tende a ritenere necessaria, o almeno opportuna, una documentazione  adeguata laddove si richieda al paziente un più elevato livello di  consapevolezza.<br />
Quanto alla <strong>capacità</strong>,  è normalmente richiesta la maggiore età, ma il Codice di Deontologia  Medica prevede che nella decisione sia coinvolto anche il minore che  sia in grado di comprendere il suo stato clinico, e disposizioni particolari  sono dettate in materia di consenso all&#8217;interruzione della gravidanza.<br />
Per i soggetti che versano  in stato di incapacità legale il codice deontologico prevede che il  consenso venga prestato dal legale rappresentante. Esplicita in materia  è la competenza dell’amministratore di sostegno, giacché l’art.1  della legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto questa figura, fa  espresso riferimento all&#8217;esigenza di assicurare a soggetti incapaci  un&#8217;assistenza anche relativa alla &#8220;<em>cura della persona</em>&#8220;;  la competenza, però, spetta anche ai genitori esercenti la potestà  e al tutore.</p>
<p>Resta priva di regolamento,  anche nel Codice Deontologico, l’ipotesi di incapacità naturale.  La prassi, non suffragata da alcuna norma, è che, in caso di impossibilità  del paziente ad esprimere il consenso, questo viene richiesto ai parenti  più prossimi. Sul tema si tornerà più ampiamente nel prosieguo.</p>
<p><em>[2.continua]</em></p>
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		<title>Il testamento di vita (prima parte)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:31:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[

In attesa che il nostro Parlamento decida di che morte dobbiamo morire: inizio oggi a proporvi sulla questione un importante contributo di Giuseppe Di Transo, stimato notaio napoletano. Si tratta della relazione da lui tenuta il 19 maggio 2008 presso l’Istituto  degli Studi filosofici di Napoli nell’ambito di un evento formativo  organizzato dall’Associazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1922" title="Immagine 3" src="http://www.remobassetti.com/Blog/wp-content/uploads/2009/02/Immagine-3.png" alt="Immagine 3" width="357" height="521" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p><em>In attesa che il nostro Parlamento decida di che morte dobbiamo morire: inizio oggi a proporvi sulla questione un importante contributo di Giuseppe Di Transo, stimato notaio napoletano. Si tratta della relazione da lui tenuta il 19 maggio 2008 presso l’Istituto  degli Studi filosofici di Napoli nell’ambito di un evento formativo  organizzato dall’Associazione Giuristi Democratici e dal Consiglio  dell’Ordine degli Avvocati di Napoli su “Bioetica e Nuovi Diritti”.<br />
Si parte evidentemente dal caso Englaro, che ha fissato alcuni principi fondamentali: </em></p>
<blockquote><p>- <em>il diritto all’autodeterminazione    terapeutica del paziente non incontra alcun limite, neppure quando ne    consegue il sacrificio della sua vita;<br />
- tranne che nel caso di    stato di necessità, e superata la fase di emergenza, nessun trattamento    medico può essere praticato senza il consenso informato del paziente,    e, se questo è in stato di totale incapacità, deve prendersi in considerazione    il consenso (o rifiuto) manifestato    dal paziente anticipatamente (cd. “testamento biologico”) ovvero    dal suo legale rappresentante;<br />
- alimentazione e idratazione    artificiali secondo l’opinione della comunità    scientifica non possono non essere considerati trattamenti medici;<br />
- il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere    scambiato per eutanasia: col rifiuto    si lascia soltanto che la malattia segua il suo corso naturale, senza    porre invece in atto un comportamento che tolga la vita, causando positivamente    la morte. </em></p></blockquote>
<p><em>Dopo il salto trovate dunque la prima parte dell&#8217;intervento di Giuseppe Di Transo.</em></p>
<p><span id="more-811"></span><br />
1. <strong><em>Il  “testamento di vita” o “testamento biologico”</em></strong></p>
<p>La questione del testamento  di vita torna periodicamente ad occupare le cronache e ad impegnare  le nostre coscienze. Conquista di civiltà, o cedimento alla deriva  individualista? Mentre la bioetica si interroga e discute, e la politica  langue nel suo cronico immobilismo, una sentenza della Cassazione (Cass.  16 ottobre 2007 n. 21748) apre definitivamente al nuovo, suffragando  una lettura più coraggiosa del nostro ordinamento.</p>
<p>Proviamo a ricostruire  i termini della questione.</p>
<p>Il testamento di vita  nasce in America, a seguito di un dibattito iniziato intorno agli anni  ’60 del secolo scorso. Il primo riconoscimento legislativo si ebbe  in California nel 1976; oggi è disciplinato anche in molti stati europei  (Gran Bretagna, Austria, Danimarca, Canada, Francia, Spagna). L’espressione  “testamento di vita” è la traduzione dell’anglosassone “<em>living  will</em>”, e sembra più felice di quella “testamento biologico”,  pure entrata da qualche tempo nell’uso corrente, perché in grado  di esprimere meglio l’idea che ciò di cui si parla è un atto a difesa  e protezione della dignità della vita, un atto “per” la vita.</p>
<p>Mancando in Italia una  legge che lo disciplini, per la definizione ci riferiamo qui alle esperienze  degli altri Paesi; si tratta dell’atto con cui un soggetto manifesta  anticipatamente il consenso o il rifiuto rispetto a determinati trattamenti  clinici che si dovessero rendere necessari, all&#8217;insorgere di malattie  o invalidità future, in un momento in cui non dovesse essere più in  grado di esprimere la propria volontà.</p>
<p>Più specificamente nel  testamento di vita si individuano due possibili forme di disposizioni:  l&#8217;una avente direttamente ad oggetto la manifestazione del consenso  o del rifiuto di trattamento a futura memoria, l&#8217;altra, invece, contenente  la nomina di un fiduciario, ossia di una persona delegata ad esprimere  quel consenso o quel rifiuto in luogo del disponente che non ne abbia  più la capacità.</p>
<p>È appena il caso di  notare che il termine &#8220;testamento&#8221; è qui preso impropriamente  in prestito dal diritto successorio con un&#8217;evidente forzatura ed è  usato in maniera atecnica, perché non siamo in presenza di un vero  e proprio testamento, che come tale potrebbe produrre effetti solo dopo  la morte del disponente; per lo stesso motivo il testamento non può  ovviamente essere il documento formale in cui le disposizioni che ci  interessano possono essere contenute.</p>
<p>Nel nostro ordinamento  manca non solo manca la disciplina del testamento di vita, ma anche  una disciplina organica del rapporto medico-paziente. Le questioni da affrontare  riguardano: l&#8217;ammissibilità secondo il diritto vigente di un simile  atto; l’ambito e i limiti del suo contenuto; gli effetti; le prospettive  future; e quindi, preliminarmente, la natura giuridica del rapporto  medico-paziente, il concetto di “consenso informato”, il principio  di autodeterminazione del paziente e la responsabilità del medico.</p>
<p>2. <strong><em>L&#8217;evoluzione  del rapporto medico-paziente nella società  e nell&#8217;ordinamento</em></strong></p>
<p>Il rapporto medico-paziente  negli ultimi decenni si è venuto fortemente modificando nella società  e nell&#8217;ordinamento. Fino a non molto tempo  fa la pratica della medicina era ispirata ad una visione paternalistica:  il medico prendeva da solo le decisioni e applicava le terapie che riteneva  opportune. La prestazione del medico trovava il suo fondamento nel principio  solidaristico di tutela della vita, e il medico la esplicava apportando  la sua competenza professionale, senza coinvolgere il paziente nelle  sue scelte. In quest’ottica era assai dubbio che il paziente potesse  rifiutare un trattamento medico, perché il diritto alla salute veniva  visto come un profilo funzionale all’attuazione della personalità,  e lo si considerava incompatibile con il (possibile) diritto ad ammalarsi  o a lasciarsi morire.</p>
<p>Lentamente e gradualmente  si è venuta affermando in tutto il mondo una visione alternativa, la  visione personalistica, che mette al centro il principio di autodeterminazione  del paziente. Questi, certo, non decide la terapia, ma non gli può  venire imposta una cura o un trattamento che intende rifiutare. Tra  medico e paziente si instaura (deve instaurarsi) un rapporto complesso  si collaborazione, che dovrebbe portare a quella che è stata definita  l’&#8221;<strong>alleanza terapeutica</strong>&#8220;.</p>
<p>In quest’ottica il  medico ha l’obbligo di spiegare esattamente al paziente la sua situazione  clinica, le terapie cui intende sottoporlo e le conseguenze che ne possono  derivare, e può praticargli le terapie che ritiene necessarie solo  dopo averne avuto il consapevole consenso frutto dell’informazione  ricevuta, ossia il c.d. &#8220;<strong>consenso informato</strong>&#8220;.</p>
<p>Questa trasformazione  radicale trae origine da una molteplicità di fattori, che riguardano  da un lato la crescita della considerazione della libertà individuale,  e dall&#8217;altro i progressi della scienza: oggi spesso è possibile scegliere  tra più terapie o tra più tecniche operatorie, e soprattutto sono  state sviluppate tecniche in grado di prolungare di molto la vita umana,  ma &#8211; a volte &#8211; anche in condizioni di gravissimo degrado o addirittura  in uno stato vegetativo. Di fronte a queste nuove possibilità che la  scienza offre, mai sperimentate in passato, non ci si  può non  chiedere se l’obiettivo della medicina debba essere solo quello di  far sì che il paziente viva il più lungo possibile, o se non ci si  debba anche interrogare sui problemi che si pongono quando la vita biologica  continua, ma la sua qualità scende ad un livello che sembra contraddire  la dignità che le vogliamo e le dobbiamo riconoscere.</p>
<p>L’idea di consenso  informato nasce in America nella prima metà del ‘900, e si sviluppa  specialmente a partire dal processo di Norimberga e dalla consapevolezza  degli orrori che erano stati commessi anche con la collaborazione di  medici su vittime innocenti.</p>
<p>Dopo una lunga evoluzione,  quello del “consenso informato” è un principio che la nostra giurisprudenza  dà ormai per acquisito, prima dai giudici di merito, poi da numerose  sentenze della Cassazione (Cass. 25 gennaio 1994 n.10014, 15 gennaio  1997 n.364, e da ultima quella già citata Civ., Sez. I, 16 ottobre  2007 n. 21748 &#8211; Pres. Maria Gabriella Luccioli, Rel. Alberto Giusti).  Questo principio, però, non risulta enunciato in maniera esplicita  in una norma di legge. Il suo fondamento va  piuttosto rintracciato (non senza qualche fatica) in un complesso di  norme eterogenee. Anzitutto quelle di carattere  costituzionale. L&#8217;art. 32 della Costituzione  recita: &#8220;<em>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto  dell&#8217;individuo </em>[…]<em>. Nessuno può  essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione  di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti  dal </em><strong><em>rispetto della persona umana</em></strong><em>.</em>&#8221; La  norma era riferita a un contesto diverso, non prevede espressamente  l’acquisizione del consenso, ma enuncia, comunque, il principio che  nessuno può essere obbligato, tranne che per legge, ad alcun trattamento  sanitario: postula quindi implicitamente l&#8217;idea del &#8220;rifiuto&#8221;  come atto col quale si può manifestare la volontà di non consentire  il trattamento, e conseguentemente il divieto per il medico di operare  nei confronti di un paziente non consenziente. Nel linguaggio mai abbastanza  lodato dei padri costituzionali, va sottolineata la pregnanza dell’espressione  “<strong>rispetto della persona umana</strong>”. L’art. 13 della Costituzione,  poi, sancisce l&#8217;<strong>inviolabilità della libertà  personale</strong>, che non tollera restrizioni, se non per atto motivato  dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previste  dalla legge. La giurisprudenza costituzionale non dubita che in quest’ambito  sia ricompresa anche la tutela della “sfera di esplicazione del potere  della persona di disporre del proprio corpo” (Coste Cost., sent. n.471/1990). L’art. 2 della Costituzione,  ancora, afferma che &#8220;<em>la Repubblica riconosce e garantisce i </em> <strong><em>diritti inviolabili dell’uomo</em></strong>&#8220;, e tra questi si  ritiene oramai pacificamente ricompreso il diritto all’autodeterminazione  in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità  dell’uomo, e &#8211; tra questi &#8211; quello relativo alla consapevole adesione  al trattamento sanitario (Trib. Milano 29 marzo 2005 n. 3520 &#8211; Corte  Cost.24 marzo &#8211; 7 aprile 1998 n. 404: i diritti umani riconosciuti nelle  convenzioni internazionali sono diritti inviolabili ai sensi dell’art.  2 Cost).</p>
<p>L’insieme di queste  norme sancisce l’accoglimento nel nostro sistema del “<strong>principio  personalistico</strong>”.</p>
<p>Esiste poi una norma  nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, la legge 23  dicembre 1978 n. 833, che all’art. 1 proclama: “<em>La tutela della  salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità  e della libertà della persona umana.”</em>, e poi all’art. 33, sotto  la rubrica &#8220;<em>Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari  volontari e obbligatori</em>&#8220;, recita al primo comma “<strong><em>Gli  accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari</em></strong>”. Norme specifiche riguardano  il consenso informato in alcuni rami specifici della medicina: in psichiatria  (legge n. 180/1978, il cui contenuto venne poi trasferito nella or citata  legge n. 833/1978), nella fecondazione assistita (art. 4 della legge  19 febbraio 2004 n. 40), nella donazione di organi (art. 4 della legge  1° aprile 1999 n. 91) e in particolare &#8211; quanto alla donazione di organi  tra soggetti viventi &#8211; in materia di trapianto di rene (art. 4 della  legge 26 giugno 1967 n. 458) e di trapianto parziale di fegato (art.  4 della legge 16 dicembre 1999 n. 483). Di particolare interesse  è l’art.4 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 211 (attuazione delle direttiva  2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione  delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), che prescrive  che per la sperimentazione clinica degli adulti incapaci che non hanno  dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse  l’incapacità è possibile a condizione (tra l’altro) che “<em>sia  stato ottenuto il consenso informato del legale rappresentante</em>”,  consenso che “<strong><em>deve rappresentare la presunta volontà  del soggetto</em></strong>”. Per completezza di esposizione,  va fatta menzione della legge 29 dicembre 1993 n. 578 (&#8221;<em>Norme  per l&#8217;accertamento e la certificazione di morte</em>&#8220;), che ha stabilito  che la morte si identifica non più con l’arresto delle funzioni cardio-circolatorie,  ma con la &#8220;<em>cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell&#8217;encefalo</em>&#8220;;  è prevista una procedura per l&#8217;accertamento della morte dei soggetti  affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie, che  viene effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria.  Il quadro normativo si  completa con altre disposizioni contenute in trattati internazionali  recepiti nel nostro ordinamento.</p>
<p>La <strong>Costituzione europea</strong> (ratificata con la legge 7 aprile 2005 n. 57) all&#8217;art. II-63, comma  2°, stabilisce che &#8220;<em>nell&#8217;ambito della medicina deve essere  rispettato il consenso libero e informato della persona interessata  secondo le modalità definite dalla legge. In questa norma confluiscono  le disposizioni della Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa per la protezione  dei diritti dell&#8217;uomo e della dignità dell&#8217;essere umano riguardo all&#8217;applicazione  della biologia e della medicina (<strong>Convenzione di Oviedo</strong> del 4  aprile 1997) che all&#8217;art. 5, comma 1, prevede che un intervento nel  campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona  abbia dato consenso libero e informato; la Convenzione all&#8217;art. 9 (&#8221;<em>Desideri  precedentemente espressi&#8221;</em>), </em>così dispone<em>: &#8220;<em>I desideri  precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte  di un paziente che, al momento dell&#8217;intervento, non  è in grado di esprimere la sua volontà  saranno tenuti in considerazione.</em>&#8221; </em>L’art.6<em> (“<em>Protezione  delle persone che non hanno la capacità  di dare consenso</em>”) recita: “<em>1.  … un intervento non può e</em>ssere effettuato su una persona che non  ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della  stessa.</em>” I commi successivi si riferiscono al consenso prestato  dal legale rappresentante.</p>
<p>Nonostante della Convenzione  il parlamento abbia autorizzato la ratifica con la legge 28 marzo 2001  n. 134, questa non è ancora intervenuta; però, come ribadito dalla  Suprema Corte (Cass. n. 21748/2007 cit.) e come si evince anche da numerose  sentenze della Corte Costituzionale), anche in mancanza della ratifica  la Convenzione <strong>può e deve essere utilizzata</strong> nell&#8217;interpretazione  di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile  ad essa conforme. I principi della Convenzione, quindi, &#8220;fanno  già oggi parte del sistema e da essi non si può prescindere.” L’indagine rivela quindi  un quadro normativa complesso e disarticolato. L’operazione ermeneutica  che ne desume il principio dell’obbligatorietà del consenso informato  non è agevole, ma gli interpreti più avveduti già avevano da tempo  imboccato questa strada, ormai espressamente e definitivamente avallata  dalla Cassazione.</p>
<p>Il quadro si completa  con le norme del Codice di Deontologia Medica.</p>
<p>Queste norme hanno valore  fondamentalmente interno ed operano quindi a livello disciplinare, oppure  per valutare la diligenza e la correttezza della prestazione medica;  in presenza di un vuoto normativo, hanno comunque svolto una funzione  regolamentare.</p>
<p>Al vecchio Codice, approvato  nel 1989, ancora ispirato ad una visione paternalistica, si sono susseguite  in breve tempo altre tre versioni, approvate rispettivamente il 25 giugno  1995, il 10 novembre 1998 e il 16 dicembre 2006.</p>
<p>L&#8217;ultima versione all&#8217;art.  35 (&#8221;Acquisizione del consenso&#8221;) dispone: &#8220;Il  medico non deve intraprendere attività  diagnostica e/o terapeutica senza l&#8217;acquisizione del consenso esplicito  e informato del paziente&#8221;, e all&#8217;art. 37 (&#8221;Autonomia  del cittadino e direttive anticipate&#8221;): &#8220;Il medico  deve attenersi, nell&#8217;ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza  la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di  curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà  e autonomia della stessa. […] Il medico, se il paziente non  è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle  proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in  modo certo e documentato. È opportuno qui ricordare  anche l’art. 16 del Codice di Deontologia Medica, che, sotto la rubrica  &#8220;Accanimento diagnostico-terapeutico&#8221;, recita: &#8220;Il  medico, anche tenendo conto delle volontà  del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in  trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente  attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento  della qualità della vita.&#8221;, e l’art.18, &#8220;Eutanasia&#8221;:  &#8220;Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare  né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte.&#8221;</p>
<p>Va infine ricordato che  il <strong>Comitato Nazionale di Bioetica</strong> in data 18 dicembre 2003 ha  formulato un parere indirizzato al Governo, che ammette la possibilità  che il paziente impartisca direttive anticipate, purché non contengano  disposizioni con finalità eutanasiche o comunque in contrasto col diritto  positivo, le regole della pratica medica e la deontologia.</p>
<p>Il Comitato espresse  anche un controverso parere in data 30 settembre 2005, a favore della  tesi per la quale l’alimentazione e l’idratazione di pazienti in  stato vegetativo persistente non costituiscono terapie, ma mezzi di  sostentamento vitale di base, traendone la conseguenza che non richiedono  consenso e non tollerano rifiuto; il parere, approvato con voto contrario  di una consistente minoranza, e in contrasto con l’opinione dominante  della comunità scientifica, risulta ora espressamente disatteso dall’ultima  sentenza della Cassazione.</p>
<p><em>[1.continua]</em></p>
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		<title>Guardare la tv in Siberia</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:24:09 +0000</pubDate>
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[Giulia Stok è redattrice di Giudizio Universale, collabora con La Stampa e I Viaggi di Repubblica, dirige il mensile locale Nuova Voce. E' appena tornata da un viaggio a Kogalim, in Siberia, e ce ne racconta qui un aspetto di vita quotidiana]

Tornano in  aula Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e subito telegiornali e ahimè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1918" title="Immagine 1" src="http://www.remobassetti.com/Blog/wp-content/uploads/2009/01/Immagine-1.png" alt="Immagine 1" width="301" height="226" /></p>
<p><em>[Giulia Stok è redattrice di Giudizio Universale, collabora con La Stampa e I Viaggi di Repubblica, dirige il mensile locale Nuova Voce</em><em>. E' appena tornata da un viaggio a Kogalim, in Siberia, e ce ne racconta qui un aspetto di vita quotidiana]</em></p>
<p><em></em><br />
Tornano in  aula Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e subito telegiornali e ahimè  autorevoli quotidiani nazionali si precipitano a contare i maglioncini  pastello di lei e i capelli caduti a lui. Tutto questo senza che la  tv possa entrare in aula.<br />
Altrove, si  è un passo più avanti. Su uno dei principali canali della televisione  russa, all’ora di pranzo, va forte un programma che trasmette processi,  anche penali, in diretta, con tanto di pubblico ministero in divisa  blu, imputati dietro le sbarre, lacrime e condanne in diretta. Altro  che <em>Forum</em>. Il pezzo forte è la presentazione delle prove in  aula: nello specifico, un filmato di una telecamera di sicurezza in  cui l’imputata, una donna di mezza età dall’aria mite, entra in  un agenzia di lavoro e spara a tre persone. Due muoiono, la terza, colpita  alla schiena e rimasta paralizzata, è in aula come testimone. La storia  è terribile: la figlia della donna era stata spedita con l’inganno  dall’agenzia in un giro di prostituzione, ed è morta cercando di  ribellarsi ai carcerieri. La madre, conosciuta la storia grazie a un’altra  ragazza che era riuscita a scappare, aveva interpellato avvocati e televisioni  per far sì che l’agenzia fosse perseguita. Non ottenendo risultati  ha deciso di farsi giustizia da sé. E la giuria popolare, di cui viene  anche mandato in onda un assaggio di discussione, emette una sentenza  per così dire clemente: dieci anni di carcere, con possibilità di  ricorrere in appello.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1919" title="Immagine 2" src="http://www.remobassetti.com/Blog/wp-content/uploads/2009/01/Immagine-2.png" alt="Immagine 2" width="302" height="226" /></p>
<p align="justify">Il programma  è condito da musichette da suspense, zoom biografici su tutti i coinvolti  come se fossero personaggi e non persone vere, primi piani su occhi  stravolti e mani tremanti. Nessun rispetto della privacy e del dolore,  inorridisce lo spettatore italiano. I russi, invece, con una forchetta  sollevata e un bicchierino di vodka, discutono della correttezza della  pena e di come sia assurdo che nessuno abbia dato retta prima alle richieste  di giustizia dell’imputata. Attenzione, non di quanto fosse bella  la ragazza, della gonna della madre o del rossetto dei testimoni. Tv  pessima, reazione sorprendentemente genuina. Come dalla mediatizzazione  spinta di un caso di cronaca possa nascere tra gli spettatori una discussione  seria, benché ingenua, sul funzionamento della giustizia, è un processo  incomprensibile per noi italiani. Qui neppure la tv pessima riesce a  suscitare reazioni.</p>
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		<title>Il peggiore direttore d&#8217;orchestra del mondo</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:14:47 +0000</pubDate>
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[Con questo inauguriamo una nuova sezione dedicata ad ospitare i contributi esterni. Si comincia con Massimo Balducci, collaboratore di Giudizio Universale]
Fino ad oggi, il Teatro alla Scala si è salvato dal rischio default che coinvolge ormai quasi tutti i teatri lirici italiani. Ma nessuno è così al sicuro da potersi permettere investimenti artistici azzardati: per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="The worst" src="http://comunicandoilsociale.files.wordpress.com/2007/10/foto-silvia-lelli.JPG" alt="" width="448" height="299" /></p>
<p><em>[Con questo inauguriamo una nuova sezione dedicata ad ospitare i contributi esterni. Si comincia con Massimo Balducci, collaboratore di Giudizio Universale]</em></p>
<p>Fino ad oggi, il Teatro alla Scala si è salvato dal rischio default che coinvolge ormai quasi tutti i teatri lirici italiani. Ma nessuno è così al sicuro da potersi permettere investimenti artistici azzardati: per questo è abbastanza allarmante che <a href="http://www.bintmusic.it/news/archives/001123.html">gli ultimi rumors</a> diano Daniele Gatti favorito per il posto di direttore musicale (come successore di Daniel Barenboim). Il Teatro alla Scala, che tre anni fa si è permesso di cacciare a calci nel sedere un certo Riccardo Muti, sarebbe dunque sul punto di mettersi nelle mani del peggiore direttore d&#8217;orchestra che abbia calcato il suo palco. Non è bastata la prima della vergogna, dunque, per aprire le orecchie sul baratro incombente.</p>
<p>Ovviamente non ci interessa la famigerata sostituzione all&#8217;ultimo minuto del tenore inetto, che comunque è stata una mossa tutt&#8217;altro che brillante &#8211; perché se era inetto dovevano accorgersene prima, e se non lo era non dovevano cancellarlo con una pecetta manco fosse un epurato del Pcus &#8211; e il fatto che tali episodi siano &#8220;normali&#8221; nell&#8217;opera, come minimizza Lissner, non è che sia in effetti una gran giustificazione.</p>
<p>Ma il punto è un altro. Premesso che abbiamo sentito il Don Carlo per radio, l&#8217;impressione è che stavolta Gatti non sia riuscito a fare suonare male l&#8217;orchestra &#8211; come gli capita di solito &#8211; ma l&#8217;abbia comunque condotta alla performance più flaccida e smusicalizzata da molte prime a questa parte. Se c&#8217;è una cosa che un direttore d&#8217;opera dovrebbe saper fare è coordinare le voci con l&#8217;orchestra, mentre qui siamo davanti ad uno che ha seri problemi a coordinare già l&#8217;orchestra da sola. L&#8217;armonia che ne esce fuori ricorda quella che regna fra i cacicchi del Pd, e il leader dimostra altrettanta autorevolezza: del resto i livelli di suono costantemente sballati, il polso inesistente e la rozzezza da elefante, sono le principali doti stilistiche del probabile (Dio ce ne scampi) futuro direttore stabile della Scala. Nell&#8217;ambiente musicale è nota a tutti, e da anni, l&#8217;imbarazzante inadeguatezza del Maestro perfino a realtà molto meno eccelse (come Bologna). Il fatto che venga scelto per guidare l&#8217;evento di punta di un teatro che potrebbe avere tutti i direttori che vuole &#8211; e si sceglie consapevolmente il meno capace &#8211; si spiega solo con la rincorsa all&#8217;effetto facile, al wall of sound superfluo, allo sfoggio di muscoli che prevale sulla definizione del dettaglio. Tutte cose in cui effettivamente Gatti eccelle, e che del resto compensano la povertà delle scenografie imposta dalla crisi economica.</p>
<p>Certo, se i giornalisti ascoltassero le opere invece dell&#8217;applausometro, avrebbero potuto accorgersene già da un pezzo. E invece c&#8217;è voluto che Daniele Gatti fosse sommerso di fischi nella serata più importante della sua carriera, perché si interrompesse la gara a chi spara l&#8217;elogio più grosso. La cronaca del <a href="http://www.corriere.it/cronache/08_dicembre_07/prima_scala_ospiti_tenore_filianoti_don_carlo_veronica_lario_ministri_gala_2d2eb7e0-c46d-11dd-a944-00144f02aabc.shtml">Corriere della Sera</a> prende per buona la versione ufficiale, secondo la quale le contestazioni sarebbero opera degli amici del tenore scartato (deve averne tanti, allora). Il sospetto che fossero pienamente meritate pare non sfiorarli, potrebbe mettere a repentaglio il sonno delle orecchie. Del resto anche Gatti dorme sonni tranquilli, <a href="http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=312935">dice infatti che anche Verdi fu fischiato</a> e tanto gli basta: almeno in autostima, nulla da invidiare a Muti.</p>
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<p>(<a href="http://comunicandoilsociale.wordpress.com/">fonte img</a>)</p>
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		<title>Confusioni</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Vittorio Bassetti
In questi tempi  si fa un gran parlare di concentrazioni editoriali, di rapporti fra  proprietà e stampa. Può un giornale mantenere l’obiettività se  perde la propria indipendenza economica? Il tema che, nelle sue applicazioni  più significative, investe addirittura la sostanza della libertà di  pensiero e dissenso in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Vittorio Bassetti</em></p>
<p>In questi tempi  si fa un gran parlare di concentrazioni editoriali, di rapporti fra  proprietà e stampa. Può un giornale mantenere l’obiettività se  perde la propria indipendenza economica? Il tema che, nelle sue applicazioni  più significative, investe addirittura la sostanza della libertà di  pensiero e dissenso in Italia non manca di riproporsi, in minuscola  scala e conseguenze ben meno devastanti, anche in ambienti ridotti.<br />
E’ il caso  del nostro giornale. Nel quale non c’è alcun azionariato da conquistare.  Fondata sul volontariato e priva di pubblicità, “La Stoccata” si  regge sui suoi abbonati. E dato che la potenziale clientela non è granché  estesa (e non sempre risponde debitamente) conta anche su un contributo  della F.I.S.<br />
La Federazione  cioè, su richiesta de “La Stoccata” attualmente, e da qualche anno,  sottoscrive un certo numero di abbonamenti.<br />
Qualcuno magari  penserà che un siffatto legame possa influenzare la linea del giornale  e annacquarne lo spirito critico. Qualcun altro va oltre e pensa che  ciò non “potrebbe” ma “dovrebbe” avvenire. Tale teorizzatore  è il segreto della FIS Aldo Stefanini che ha, molto chiaramente, esternato  il suo pensiero al maestro Antonio Lo Mele, nel numero precedente, ha  scritto un articolo nel quale, peraltro con garbo e senza acrimonia,  faceva considerazioni, anche critiche su alcuno nostri massimi dirigenti.<br />
Stefanini ha  detto all’articolista che ciò che lo sconcertava era che il giornale  avesse pubblicato quel testo in prima pagina e senza dissociarsi “Sai,  noi gli diamo i soldi!”. “Si, ma anche noi glieli diamo” era la  pronta risposta di Lo Mele (dove il noi stava per gli abbonati). E Stefanini  di rimando: “Si ma noi molti di più!”.<br />
In realtà  questo colloquio ci ha fatto molto piacere. In primo luogo perché ci  dà l’opportunità di annunciare una nostra filosofia, crediamo da  molti condivisa, per la quale qualsiasi stipendio o contributo in denaro  non può comprare il pensiero e la dignità umana fermo restando che  lasciamo libero chiunque, incluso il dottor Stefanini, di pensarla diversamente  e comportarsi di conseguenza.<br />
Secondo motivo  di conforto è che, se riesce ancora ad irritare, “La Stoccata”  evidentemente riesce ancora a mordere. Testimonianza più attendibile  non si poteva ricevere.<br />
Infine ci fa  piacere che, al di là dello zelo di un funzionario, il Consiglio Direttivo  (ossia “quelli che ci danno i soldi”) mostri in buona parte, di  capire ed apprezzare il taglio e la finalità del periodico. Ci risulta  che, anche di recente, il Presidente Nostini, che già altre volte aveva  condiviso apertamente la funzione di critica costruttiva del giornale,  ha aggiudicato positivo che sulla “Stoccata” ogni tanto si legge  che qualcosa non va, perché non è possibile che sia tutto giusto e  ogni cosa fili alla perfezione, né alla FIS né in alcun altro luogo.<br />
Ha capito,  lui come gli altri, che se si tratta solo di alimentare un veicolo propagandistico  esistono forme più semplice ed economiche. La verità è che se contribuisce  alla vita del giornale, la FIS in questo modo, ci rende suoi amici.  Con la precisazione che, in un’ottica intelligente, amico è colui  che consiglia e critica, forse pure sbagliando, e che non si limita  a fare sì con il capo. Anche perché appartenente a quest’ultima  tipologia in giro c’è n’è più d’uno e (qualche volta) non c’è  bisogno nemmeno di dargli stipendi o contributi. Il sì con la testa  lo farebbe anche gratis.</p>
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		<title>Fermate il folle</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[La Scherma]]></category>
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		<description><![CDATA[di Enrico Campoli
Grazie ad una persona  che ama davvero la scherma, &#8211; intesa come categoria assoluta, &#8211; da cui  pur mi dividono numerose idee, sono venuto in possesso di un articolo,  pubblicato dalla rivista francese specializzata “Ecrime Magazine,”  (n. 10 – 1987, pag. 30 – 31), a firma del Presidente della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">di Enrico Campoli</p>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Grazie ad una persona  che ama davvero la scherma, &#8211; intesa come categoria assoluta, &#8211; da cui  pur mi dividono numerose idee, sono venuto in possesso di un articolo,  pubblicato dalla rivista francese specializzata “Ecrime Magazine,”  (n. 10 – 1987, pag. 30 – 31), a firma del Presidente della Commissione  di Propaganda della F.I.E., nonché Tesoriere della stessa, tale Sig.  René Roch.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Già il titolo dello  stesso è un programma niente male: “1989, Evolution ou devolution”.  Ebbene le follie che vi sono contenute hanno dell’incredibile. Dico  follie ma dovrei, ad essere più sincero, parlare di vere e proprie  baggianate, e quando penso che si tratta del Presidente di una Commissione  Internazionale mi si accappona la pelle.  Questo dirigente è una  mina vagante che sarebbe assai opportuno qualcuno provvedesse a disinnescare  in tempo.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Per ovvie ragioni di  spazio non mi è possibile riportare tutto il contenuto, e comunque  – a chi ha una discreta conoscenza del francese – consiglio di procurarselo.  Il divertimento, ve lo assicuro, è garantito.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Nel leggere l’articolo  la prima cosa che s’apprende è che la genialità del signor Roch  è stata provocata dall’analisi degli arbitraggi svolta in occasione  dei campioni del mondo di Losanna dove, &#8211; ha suo dire &#8211; , “anche i  migliori non hanno potuto evitare qualche errore”. A prescindere dal  fatto che l’infallibilità non è degli uomini, e meno che mai degli  arbitri, viene da chiedersi: ma quali erano questi migliori? Forse il  giapponese, il coreano, o il cubano che sono stati designati per la  maggior parte delle finali in virtù del principio della neutralità  assoluta? </span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Ma veniamo, dunque,  alle geniali “modificazioni che io preconizzo”. (Mi astengo dall’usare  punti esclamativi e soprattutto dal commentare quell’io maiestatico  del tutto fuori luogo).</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Esse sono:</span></p>
<ol type="1">
<li><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">l’unificazione del tempo    d’esecuzione schermistico per fioretto e sciabola;</span></li>
<li><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"> l’eliminazione del bersaglio    non valido nel fioretto;</span></li>
<li><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">l’uso di cellule fotoelettriche    sul limite del metro (e dei due metri per sciabola e spada) di modo    che lo schermitore abbia un certo terreno a disposizione da utilizzare    senza che l’arbitro debba segnalarli nulla più se non l’avvenuto    superamento del limite, che fa arrestare automaticamente l’apparecchio;</span></li>
<li><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">l’istituzione del colpo    doppio anche per la sciabola e il fioretto;</span></li>
<li><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">l’utilizzazione di cartoncini    per gli avvertimenti (come nel calcio cioè) ma per le modalità nessuna    parola;</span></li>
<li><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">le divise e le attrezzature    degli atleti in pedana multicolori;</span></li>
<li><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">la sostituzione della classica    pedana con un più moderno ring.</span></li>
</ol>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Non sto qui a controbattere  minuziosamente l’assurdità delle proposte anche perché alcune si  commentano da sole.</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Quel che meraviglia  non è tanto l’astrusità (di cui ognuno si assume la responsabilità  della propria) quanto in certi casi l’erroneità di certe posizioni  di partenza.</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Partiamo dal bersaglio  non valido nel fioretto. Il sig. Roch motiva questa innovazione sulla  scia – afferma – di quanto accadrà nella sciabola elettrica. Egli  dimentica, ma forse ignora, un particolare fondamentale e cioè che  nella sciabola elettrica il bersaglio non valido non è stato affatto  eliminato, tant’è che vi saranno due assessori preposti appositamente  alla segnalazione dello stesso. Più semplicemente, dunque, per la sciabola  elettrica non s’è trovato l’accorgimento tecnico per inserire nella  segnalazione elettrica anche il bersaglio non valido (o meglio ciò  avrebbe fatto lievitare ancor più i costi). Sul merito poi della c  osa è meglio lasciar perdere.</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Quella dell’applicazione  delle cellule fotoelettriche ha un qualche fondamento ma anche qui esprimo  forti perplessità sul rapporto costo dell’operazione e reale beneficio.  Circa il colpo doppio anche nel fioretto e nella sciabola cosa volete  che dica: è uscito di senno. A suo avviso questo sarebbe un modo eliminare  i simultanei, in quanto statisticamente (!) nella spada ce ne sarebbero  di meno proprio perché conteggiati nel punteggio. Ma cosa centra questo?  Allora tanto vale eliminare qualsiasi concetto di convenzione.</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">E poi viene da  chiedere: qual è utilità di mantenere tre armi distinte visto che  oltre al colpo doppio egli  vuole anche unificare il tempo schermistico  del fioretto e della sciabola? Cosa rimarrebbe come diversità: solo  il differente bersaglio? Sic. </span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Per quanto riguarda  i cartoncini per gli avvertimenti anche il G. S. A. italiano ci si è  provato. Si può anche fare ma è necessaria una preventiva opera di  assemblaggio e semplificazione dell’intera materia degli avvertimenti  in non più di 3 categorie. In caso contrario le idee e gli eventuali  spettatori gli e le confonderemo ancor più che adesso (dove capita  che non si accorgono di niente). Infine del ring – pur comprendendo  la provocazione – c’è da dire che meglio non si potevano sintetizzare  le stupidaggini precedenti. Si può dire che essa ne è la somma ideologica. </span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">La verità e che  la scherma non potrà mai essere uno sport popolare a mò del calcio,  della pallacanestro, della boxe perché mentre per tutti gli sport il  risultato è sempre più o meno facilmente comprensibile non altrettanto  può dirsi per la tecnica che porta ad esso. </span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Mi spiego meglio:  nel calcio la palla deve entrare in un determinato spazio e vince chi  riesce a farlo più volte; nella boxe vince chi dà più cazzotti; e  fin qui ci siamo perché nella scherma vince chi colpisce con un’arma  più volte l’altro. Ma la differenza sta nella tecnica. Da una parte  ci sono cose facili e visibili grossolanamente (che sò: la finta, il  dribbling, la parata, il tunnel), dall’altra cose difficili da vedere  (la cavazione in tempo, la circolata, il filo).</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Allora cosa pensano  queste menti lucide? Semplifichiamo la tecnica, riduciamo il tutto ad  un gioco di due lampadine colorate. Questa è la strada più semplice  ma non sempre la semplicità và d’accordo con l’intelligenza.</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Cosa voglio dire  con questo? Che la scherma sarà sempre uno sport per pochi, e che l’intelligenza  non sta nel renderlo uguale agli altri bensì nel renderlo intelligentemente  distante. E’ una scelta obbligata la nostra: non possiamo per andare  incontro alla popolarità depauperarlo tecnicamente, il successo, ammesso  che così si raggiunga, sarebbe un fuoco di paglia. Chi sogna un incontro  di scherma in un palazzetto da 20.000 deve rendersi conto che non c’è  bisogno di simili stravolgimenti che creerebbero addirittura un altro  sport.</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">E’ necessario  invece cercare di divulgare il nostro sport e farne conoscere i contenuti:  pian piano, con certosina pazienza, fidando nell’intelligenza dell’interlocutore,  non perdendo nulla della nostra eredità che non sia desueto (e Dio  solo sa quanto in tal senso c’è già da eliminare).</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">“Chi pretende  l’impossibile non ha voglia di ottenere nulla”; credo che quanto  uno studioso italiano diceva nel settecento a proposito di velleitari  rivoluzionari s’addica profondamente alle farneticazioni del “folle  francese”.</span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Che qualcun –  che può – provveda a fermarlo ed a toglierlo da quella sedia. </span></p>
</ul>
<ul>
<p align="justify"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"> </span></p>
</ul>
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